Recupero prestazioni eccedenti l'orario ordinario

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
26 Settembre 2020

È giusto recuperare con giorni di assenza il saldo ore confluito nel contatore "saldo ore di lavoro in eccedenza", cioè il lavoro oltre l'orario ordinario, compreso nella fascia di flessibilità? Inoltre, per i contratti a tempo determinato sisma è possibile liquidare 15 ore di lavoro straordinario sisma "ricostruzione"; è giusto recuperare sempre con assenza, le ulteriori ore che vengono svolte (che confluiscono nel contatore "periodo nullo" perché al di fuori del calendario ordinario)?

Risposta

Con l’orientamento CFL16 del 30.10.2018 l’ARAN ha espresso perplessità circa l’ammissibilità di spazi di flessibilità positiva non collegati al recupero di quelli negativi. Infatti, al di fuori di tale fattispecie, la flessibilità positiva finisce con l’identificarsi con eventuale tempo di lavoro prestato, comunque, dal lavoratore, oltre i limiti di durata ordinaria della giornata lavorativa che, invece, si configura come lavoro straordinario che deve sempre corrispondere a precise esigenze organizzative dell’ufficio ed essere preventivamente autorizzato dal dirigente, secondo le regole generali.

Inoltre l’ARAN sottolinea che “Prestazioni lavorative che il personale potrebbe rendere in più, rispetto all’orario ordinario dovuto nell’arco temporale di riferimento, nell’ambito della cosiddetta flessibilità positiva ipotizzata, sostanzialmente secondo esigenze personali, potrebbero determinare una forma patologica di applicazione dell’istituto [della flessibilità], con il rischio anche di ricadute negative ed impreviste sull’entità delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario”.

Ciò premesso si ritiene quanto segue:

  1. Il lavoro in eccedenza espletato nell’ambito delle fasce di flessibilità deve essere sempre correlato al recupero di eventuali debiti orari
  2. L’art.  38, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che, solo su specifica richiesta in tale senso del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in luogo del pagamento del relativo compenso, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

18 settembre 2020                          Angelo M. Savazzi

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