Assenze per vaccinazione o malattia del figlio di età superiore a 3 anni

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
25 Settembre 2020

Per la vaccinazione o la malattia del figlio di età superiore a 3 anni, il dipendente può usufruire di permessi retribuiti al 100%? Se la dipendente non ha usufruito del congedo parentale entro i 3 anni, quali sono le condizioni per poterne usufruire dopo i 3 anni?

Risposta

Nel caso di malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli otto anni, al dipendente spetta il diritto di assentarsi per un numero massimo di 5 giorni lavorativi per anno solare (art. 47, comma 1, Dlgs. 151/2001). Si tratta di assenze non retribuite. In alternativa il lavoratore può utilizzare i congedi parentali di cui all’art. 32, comma 1, del DLgs. 151/2001 e la normativa di maggior favore introdotta dal Ccnl e di seguito commentata.

Per la vaccinazione del figlio si può ricorrere al congedo parentale o ad altri permessi retribuiti previsti dal CCNL (art. 32).

 

Relativamente al secondo quesito si rappresenta quanto segue.

La disciplina contrattuale all’art. 43, comma 3, Ccnl 21.5.2018 introduce una disciplina di maggior favore prevedendo che nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del DLgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento  accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

La retribuzione piena per i primi trenta giorni spetta se il congedo viene usufruito nei primi sei anni di vita del minore; ciò consegue ad una lettura combinata con l’art. 32, primo comma, della legge 151/2000, nell’ambito del quale il congedo viene usufruito e a cui la disciplina contrattuale rinvia, e nell’ambito della previsione del successivo art. 34 della medesima legge. La norma contrattuale è una norma di maggior favore che si applica, comunque, con riferimento alla previsione degli artt. 32 e 34 e, quindi, entro i sei anni di età del bambino e per i primi 30 giorni di utilizzo del congedo parentale. Conseguentemente al raggiungimento dell’età dei sei anni del bambino non è più possibile erogare la retribuzione piena. In questo senso anche l’orientamento applicativo ARAN RAL_1894.

I periodi di assenza, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

16 settembre 2020        Angelo M. Savazzi

 

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