Versamento proventi a fondo Perseo agente Polizia locale, transitato temporaneamente in altro ufficio, senza cambio profilo
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiSi chiede gentilmente una esatta interpretazione del nostro Regolamento TA.RI. e precisamente il comma 2 dell’art. 14 che si riporta: “L'occupazione o detenzione è temporanea quando si potrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare. In questo caso si applica una riduzione del 30% sulla tariffa in vigore.”
Il quesito è il seguente: Per occupazione temporanea si intende una occupazione dichiarata dall’occupante con un inizio e fine dell’occupazione, nell’anno, oppure può essere definita temporanea le occupazioni delle abitazioni tenute a disposizione?
Più semplicemente, la casa per vacanza, a disposizione tutto l’anno con i servizi attivi (luce, acqua, gas, etc.) può essere considerata temporanea, e ottenere la riduzione della tariffa?
Dal tenore letterale della norma regolamentare sembra essere stata disciplinata una riduzione per uso discontinuo dei locali di cui al comma 679 lett. b) della legge 147/2013. Poiché il presupposto di tali riduzioni è la minore quantità di rifiuti prodotti, le abitazioni, anche se case vacanze, avendo le utenze attive, hanno la suscettibilità a produrre rifiuti per tutto l’anno, ovvero il possesso è continuativo per l’intero anno. Non si ritiene, pertanto, corretto applicare tali riduzioni alle fattispecie in esame.
21 settembre 2020 Luigi D’Aprano
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile – Delibera 27 marzo 2025, n. 12
Ministero della Cultura – Comunicato del 23 giugno 2025
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