Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn dipendente di altro Ente è autorizzato a prestare servizio per n.12 ore settimanali presso questo Ente ai sensi della Legge n.311 del 20/11/2004, art.1, comma 557.
Nel corso del 2020 ha totalizzato un debito orario di circa 170 ore. Nonostante due diverse e distinte richieste, non ha giustificato le assenze ed avendo preavvisato le dimissioni al 30/09/2020, l'ufficio del personale ha adottato un provvedimento di sospensione della retribuzione in attesa di giustificazioni e fatto salvo eventuale futuro conguaglio.
Il dipendente, titolare di posizione organizzativa, con mail del 20/09/2020 (ore 21:54) ha contestato la predetta sospensione invocandone l'illegittimità e conferendo incarico legale per presunte responsabilità anche di natura penale (e civile) dello scrivente firmatario in caso di mancata revoca dell'atto entro la giornata odierna.
Si chiede un supporto giuridico in merito.
Se il contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 557, Legge 311/2004 prevedeva una rapporto di subordinazione con l’ente, con un monte orario contrattualmente definito in 12 ore, si ritiene corretto l’operato dell’ente.
Il recupero di permessi brevi di cui all’articolo 33-bis CCNL 2018 doveva avvenire secondo la regolamentazione vigente nell’ente e se le assenze sono ritenute ingiustificate, il datore di lavoro pubblico avrebbe dovuto avviare le contestazioni per mancato rispetto degli obblighi quale dipendente, secondo la previsione dell’articolo 57 CCNL 2018.
Si consiglia di informare l’ufficio dei procedimenti disciplinari.
21 settembre 2020 Fabio Venanzi
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 19 maggio 2025
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