Informazioni riguardanti il bonus sociale

Risposta al quesito dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
24 Settembre 2020

E’ Intenzione dell’ente pubblicare sul sito istituzionale del Comune le seguenti informazioni riguardanti il bonus sociale, è possibile verificare la loro attendibilità?

Il bonus sociale sarà automatico a partire dal 2021 come dichiarato dall’autorità di regolamentazione (ARERA) e negoziato con ANCI. Il bonus è composto dai bonus acqua, luce e gas ed è rivolto alle famiglie in difficoltà economiche con ISEE fino a 8.265 euro che sale fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. I bonus sono cumulabili tra loro e vi si può aggiungere anche il bonus elettrico per disagio fisico che non ha requisiti economici d'accesso ed è rivolto a chi registra un consumo maggiore di energia elettrica per apparecchiature mediche. I bonus hanno durata di un anno e, a partire dal 1° gennaio 2021 saranno automatici, ossia non si dovrà più presentare né domanda né istanza di rinnovo. Il bonus acqua ha un importo variabile a seconda della tariffa in uso e copre sino a 50 litri d'acqua al giorno per persona. Si applica a utenti diretti con fornitura individuale e a utenti indiretti con fornitura centralizzata. Il bonus luce garantisce uno sconto di € 125 per due componenti del nucleo familiare, € 148 per 3-4 componenti e € 173 quando la famiglia ha 4 o più componenti. Questo bonus non varia se si cambia fornitore. Il bonus gas ha un importo variabile a seconda del comune di residenza, dei componenti del nucleo familiare e della destinazione d'uso del gas. Le modalità di ricezione dipendono dalla tipologia del cliente: i clienti diretti riceveranno lo sconto direttamente in bolletta, mentre quelli indiretti lo avranno sotto forma di bonifico.

Risposta

Le informazioni riportate nel quesito si basano in parte sulla normativa introdotta dal D.L. n. 124/2019 (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021) e in parte sul sistema attuale di erogazione dei bonus, che tuttavia potrebbe essere rivisto da ARERA.

Da un punto di vista strettamente normativo, si rileva che l’art. 57-bis del D.L n. 124/2019, al comma 5 stabilisce che “5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

È inoltre previsto che l'ARERA stipuli un'apposita convenzione con l'ANCI al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

Sulla base della normativa attuale, è certamente corretto riportare che dal 2021 il bonus diventerà automatico e che sarà rivolto alle famiglie che rientrano nei limiti di ISEE stabiliti dalla legislazione vigente (le cui soglie vigenti dal 1° gennaio 2020 sono effettivamente quelle indicate nel quesito, e fermo restando che, per accedere ai bonus, oltre all’ISEE la famiglia può essere anche titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza o, con riferimento al solo bonus elettrico, di carta acquisti): tuttavia, ulteriori specificazioni in merito alle modalità applicazione del bonus per l’anno 2021, allo stato, non sono definitive, considerato che ARERA lo scorso giugno ha pubblicato gli “ORIENTAMENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO AGLI AVENTI DIRITTO DEI BONUS SOCIALI NAZIONALI (DECRETO-LEGGE N. 124/19)” (204/2020/R/COM), sottoponendoli a consultazione sino al 10 luglio 2020, e che ancora deve essere adottata la versione definitiva di tali orientamenti.

Tale documento illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alle possibili modalità di funzionamento del sistema di riconoscimento automatico dei bonus, con l’obiettivo di garantirne l’erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione.

Le informazioni circa i singoli bonus indicati nel quesito riguardano pertanto importi e modalità validi e vigenti per l’anno 2020, ma non è detto che, quando saranno emanati gli orientamenti definitivi da parte di ARERA per l’erogazione automatica del bonus, le stesse siano ancora attuali.

Ciò in quanto l'ARERA, con i predetti orientamenti, dovrà definire il quadro applicativo per l'erogazione delle compensazioni e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema gestito dall’Acquirente Unico e SGAte (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche), in modo da assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste, specificando e definendo inoltre le modalità di individuazione dei nuclei familiari da agevolare e la verifica delle condizioni per l’ammissione allo sconto in bolletta, nonché l’entità del bonus e le modalità di erogazione.

16 settembre 2020        Alessandro Rizzo

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