Possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria anche nel caso di importi sotto soglia per affidamento di lavori
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Alessandro Corucci
QuesitiDue coniugi hanno chiesto la separazione con procedura innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
L’Ufficio scrivente ha provveduto alla richiesta dei seguenti documenti:
E’ una prassi consueta di questo ufficio e fino ad ora non ho mai riscontrato difformità tra la dichiarazione presentata dai coniugi e quanto indicato negli atti e documenti richiesti. In questo ultimo caso ho un problema relativo alla residenza dello sposo, che risulta cancellato per irreperibilità dal comune di residenza da lui dichiarato.
Quindi la mia domanda è questa: l’ufficiale dello stato civile è titolato ad effettuare accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato dai coniugi richiedenti la separazione? Ovvero gli unici accertamenti in capo all’ufficio di stato civile sono quelli relativi al procedimento previsto dall’art. 12 del D.L. 132/2014, comma 2, e quindi: “2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti”.
Come procedere in questi casi, se uno dei due cittadini è irreperibile? Si va avanti con le procedure classiche art. 12? Quale comune deve dichiarare la residenza del coniuge in questo caso? L'ultimo di residenza?
Le altre dichiarazioni rese dai coniugi che sottoscrivono l’accordo di separazione non sono quindi soggette ad accertamenti? Solo le parti sono chiamate alle responsabilità conseguenti relative ad eventuali dichiarazioni non veritiere?
Una volta conclusa la separazione, occorre mandare la richiesta di provvedere al comune di matrimonio, che poi dovrà effettuare le variazioni anagrafiche?
Se deve fare riferimento alla circolare n. 19 del 28 novembre 2014.
Al riguardo, con riferimento alla competenza dell’ufficiale dello stato civile a ricevere le relative dichiarazioni, il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere alternativamente al comune di residenza di uno degli interessati o a quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
La circolare prevede altresì l’obbligo di acquisire, da parte dell’ufficiale di stato civile, le pertinenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 circa l’assenza di figli minori ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, economicamente non autosufficienti.
I cittadini, rispondono personalmente delle dichiarazioni effettuate.
Qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, l’ufficio dovrà disporre idonei controlli ai sensi dell’art. 71 del dpr 445/2000.
Qualora l’accertamento determini un risultato non corrispondente a quanto dichiarato, si dovrà procedere ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000.
Una volta completato l’iter comprensivo dei due appuntamenti, l’ufficio dovrà comunicare la proposta di annotazione al comune che detiene l’atto di matrimonio, il quale dovrà provvedere alle competenti variazioni anagrafiche.
Con riferimento alla variazione anagrafica relativa alla persona eventualmente cancellata per irreperibilità, questa non potrà essere effettuata.
Si dovrà eventualmente attendere una nuova iscrizione per poter prendere atto dell’avvenuta separazione (o divorzio) da parte dell’ufficio anagrafe.
21 settembre 2020 Alessandro Corucci
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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