Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn libero professionista ha assunto presso l'Ente un contratto a tempo determinato full time (36 ore) a far data dal 04 maggio 2020. L'assunzione è inerente all’AREA SISMA, per la quale il tecnico svolge funzioni professionali interne all'Ente nel merito. Lo stesso professionista, in data 06 aprile 2020, e quindi in data antecedente alla stipula del contratto per lavoro dipendente, ha assunto un incarico professionale, presso il medesimo Ente, per servizi di ingegneria di progettazione e direzione dei lavori relativi all'AREA LAVORI PUBBLICI. A seguito di tale incarico, il professionista ha concluso e depositato il progetto in data 14 aprile 2020 (ante contratto dipendente) mentre i lavori, e di conseguenza la direzione dei lavori, hanno avuto inizio in data 20 luglio 2020 (post contratto dipendente). In definitiva, al momento della stipula del contratto per lavoro dipendente presso l'Area Sisma dell'Ente, lo stesso professionista aveva in itinere un incarico dallo stesso Ente relativo all'Area Lavori Pubblici. Tale incarico peraltro, risultava già svolto per la parte progettuale mentre restava da svolgere solo la direzione dei lavori. Il caso in questione si configura come incompatibilità oppure i due incarichi, lavoro dipendente Area Sisma e Direzione lavori per incarico in itinere Settore Lavori Pubblici potevano essere svolti in concomitanza?
Nella fattispecie di che trattasi, ove si tratti di un’assunzione a seguito di concorso pubblico, l’eventuale situazione di conflitto a seguito del precedente incarico professionale andava rimossa entro il momento della stipulazione del contratto di lavoro, non potendo coesistere rispetto ad uno stesso ente da parte di un dipendente pubblico lo svolgimento al contempo di un lavoro di tipo subordinato e di uno di tipo autonomo, salvo che, valutate in concreto le circostanze, l’amministrazione non autorizzi l’attività a norma dell’art. 53 comma 7 d.lgs. n. 165/2001 secondo cui i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Resta fermo, in concreto, che l’eventuale approvazione di atti formati dal dipendente o a cui abbia concorso debba essere effettuata da soggetti diversi da quello, stante l’evidente posizione di conflitto, atteso che a norma dell’art. 6 bis L. 241/1990, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
21 settembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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