Trasferimenti PNRR - Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2: modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiIl Comune ha sottoscritto un accordo con XXXXXXXX – azienda regionale di trasporto pubblico – con il quale si impegnava a realizzare n. 2 pensiline e XXXXXXXX avrebbe corrisposto un contributo forfettario di € 3.000,00 oltre iva per ogni pensilina realizzata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte del Comune, in regime di scissione dei pagamenti (ex art. 17 ter del DPR 633/1972).
I Lavori sono stati realizzati e rendicontati esibendo foto e fattura della ditta realizzatrice delle pensiline, ed è stata emessa ed inviata una nota di debito, pari a € 6.000,00, oltre iva 22% pari ad € 1.320,00, per un totale di € 7.320,00;
Tale nota di debito è stata respinta perche veniva esposta l’IVA.
E’ stata redatta un’ulteriore nota di debito per il totale € 7.320,00, senza esporre l’IVA.
E’ stata respinta anche questa.
XXXXXXXX continua ad insistere che il comune deve emettere fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti (ex art. 17 ter del DPR 633/1972).
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di conoscere se l’Ente debba emettere fattura cosi come richiesto dal XXXXXXXX.
Preliminarmente è opportuno richiamare quanto contenuto nella circolare 34/E del 21.11.2013 dell’Agenzia delle Entrate, in tema di trattamento IVA per contributi erogati e i criteri generali di assoggettamento del contributo all’imposta sul valore aggiunto nel caso da tale contributo nasca una obbligazione di dare o fare.
La prassi in esame, difatti, evidenzia come un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico. Viceversa, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non è obbligato a dare, fare, non fare o promettere qualcosa come controprestazione.
Pertanto, considerato che il trasferimento c.d. forfettario è comunque collegato ad una prestazione di dare o fare (realizzazione di pensilina), si ritiene che l’Ente debba emettere una fattura in formato elettronico ed assoggettare la stessa alla scissione dei pagamenti dovendola emettere nei confronti di una azienda o organismo strumentale regionale assoggettato alle regole dello split payment con le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017.
15 settembre 2020 Mario Petrulli
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