Straordinario elettorale e funzioni di segretario ai seggi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiVisto l’art. 15 del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito in legge 19.3.1993 n. 68, nel testo modificato a decorrere dal 1 gennaio 2014 dal n. 1 lett. d) del comma 400 dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, il quale stabilisce quanto segue: 15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti. 2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.
Può il responsabile dell'area amministrativa (sindaco per assenza p.o.) inserire nell'ufficio elettorale il titolare di posizione organizzativa dell'area contabile?
Un dipendente si può rifiutare di far parte dell'ufficio elettorale?
La determina relativa alla costituzione dell'Ufficio elettorale prevede solo la figura di addetto ufficio elettorale-rendiconto spese - raccolta dati a Regione e Prefettura nella persona del responsabile P.O. area contabile e di un addetto agli adempimenti ufficio elettorale - vigilanza- consegna plichi - raccolta dati e comunicazioni Regione e prefettura nella persona dell'istruttore di vigilanza oltre agli operai per gli altri adempimenti, quindi si chiede se è legittima essendo carente di una figura stabilmente addetta all'ufficio elettorale.
Sebbene l’ARAN (ad es., RAL206 – Orientamenti Applicativi), ritenga che il dirigente possa obbligare il dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinarie atteso che il datore di lavoro pubblico, nella gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, agisce con i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e che l’’art. 2104 del c.c., in particolare, pone a carico del lavoratore il dovere di osservanza delle “disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (dovere di obbedienza), la Cassazione –sez. lavoro (ad es. nella sentenza del 2014, n. 17582), ha affermato che la possibilità da parte del dirigente di obbligare, per esigenze di servizio, i propri dipendenti allo svolgimento di attività straordinarie, incontra il limite dell’accettazione da parte dei dipendenti del maggior orario di lavoro a loro richiesto. Il dirigente, pertanto, che vede rifiutarsi l’adempimento da parte dei proprio personale allo svolgimento delle attività richieste quale lavoro straordinario, non ha più a disposizione l’arma della sanzione disciplinare, in quanto l’eventuale rifiuto alle prestazioni straordinarie richieste, incontra il limite anche nel lavoro pubblico della necessaria ed obbligatoria accettazione da parte del dipendente.
Invero, esistono anche altri precedenti della Cassazione che, invece, hanno ritenuto legittimo l’esercizio del potere disciplinare a fronte del rifiuto del dipendente di svolgere attività di lavoro straordinario, specie se reso necessario da esigenze produttive.
I pronunciamenti giurisprudenziali, comunque, fanno leva particolarmente sui doveri reciproci di correttezza e di buona fede posti dagli articoli 1175 e 1375 del C.C., del datore di lavoro e del lavoratore.
Ad avviso dello scrivente, è sempre pericoloso, sul piano delle responsabilità, un rifiuto generico, immotivato e permanente del lavoratore, specie in situazione di difficoltà organizzativa per l’ente e per lo svolgimento di servizi di alto valore istituzionale, essendo, invece, difendibile nella legittimità l’eventuale rifiuto motivato, relativo a specifici momenti o fasi dell’attività, ovvero legato a particolari ragioni personali e di salute del dipendente ovvero collegato a richieste continue e sistematiche. Insomma un rifiuto generico, assoluto, aprioristico non appare in linea con le regole anzidette di buona fede e di correttezza contrattuali.
17 settembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
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Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
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