Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL'Ente ha attivato una procedura di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis dl. 189/2016 mediante attingimento da graduatorie di altri enti. Perviene una manifestazione di interesse relativa ad una graduatoria a tempo indeterminato formata da ente fuori regione per categorie protette. Si chiede se tale peculiarità contrasti con il criterio di omogeneità del profilo richiesto con la graduatoria segnalata.
Come previsto dal terzo comma del citato art. 50-bis DL 189/2016 “Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze … Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”. In presenza di una graduatoria per analogo profilo professionale l’appartenenza alle categorie protette non può, in linea di principio, costituire un impedimento al loro utilizzo. Infatti, ai fini dello scorrimento della graduatoria di altri enti è necessario che vi sia omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo a profilo, categoria professionale e regime giuridico (ad esempio, part time – tempo pieno). A tal fine è, pertanto, necessario confrontare con attenzione la declaratoria del profilo della graduatoria con quello che si ricerca in quanto nei singoli enti possono essere diversi.
L’omogeneità del profilo da ricercare rispetto ai profili cui si riferisce la graduatoria da cui attingere presuppone che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura, che ha dato luogo alla graduatoria, e l’esigenza assunzionale dell’ente. Infatti, in giurisprudenza è pacificamente ribadito, con riferimento al “profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La stessa omogeneità deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza i posti in comparazione (quello da coprire e quello messo a concorso), come il regime giuridico dei profili, che ha riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti. In particolare, il raffronto delle caratteristiche dei posti da coprire deve essere effettuato sulla base della categoria e del profilo professionale, prestando attenzione ai contenuti della prestazione e alle competenze richieste. Si devono, pertanto, verificare attentamente le declaratorie associate ai due profili per escludere che vi siano aspetti differenziali sia con riferimento alle competenze richieste che con riferimento al contenuto della prestazione esigibile; in caso, invece, che questi aspetti differenziali siano presenti è da escludere che i due profili possano essere considerati equivalenti.
10 settembre 2020 Angelo M. Savazzi
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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