Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Pubblicata la circolare sulle assunzioni dei comuni dopo la registrazione alla Corte dei conti.

Servizi Comunali Assunzione
di Giannotti Vincenzo
15 Settembre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                

Pubblicata la circolare sulle assunzioni dei comuni dopo la registrazione alla Corte dei conti.

Vincenzo Giannotti

Sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 11 settembre 2020 è stata finalmente pubblicata la circolare esplicativa delle disposizioni contenute nel d.l. 34/2019 e del successivo DPCM 17 marzo 2020, avuto riguardo al calcolo delle nuove capacità assunzionali dei Comuni. La forte attesa era dovuta ai primi parerei dei giudici contabili che hanno messo in dubbio alcuni passaggi della circolare che era già uscita nel mese di giugno 2020 con il placet del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La questione di non poca rilevanza si riferisce al coordinamento tra l’autorizzazione concessa dalla Corte dei conti, che ha registrato la circolare in data il 10 di agosto 2020, rispetto ai pareri discordanti resi medio tempore dai giudici contabili.

I pareri discordanti

Rispetto alla circolare ancora fornita in bozza, i giudici contabili hanno già espresso alcuni pareri di dissenso. L’oggetto della discordia ha riguardato sia la salvaguardia delle assunzioni disposte prima del 20 aprile 2020, sia il corretto calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In ordine di tempo il Collegio contabile della Toscana (deliberazione n. 61/2020) è il primo a smentire che sia possibile salvare i precedenti vincoli assunzionali se il Comune ha attivato la mobilità obbligatoria (ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001). Successivamente è la volta del Collegio contabile della Campania (deliberazione n. 111/2020) a negare che il Fondo crediti di dubbia esigibilità sia riferito al bilancio di previsione e non al suo assestamento.

Per i giudici contabili toscani, infatti, le indicazioni della circolare devono essere disattese. Infatti, la procedura della mobilità obbligatoria (ex art. 34 bis d.lgs. 165/2001) rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato a quello assunzionale. È sufficiente osservare, a dire del Collegio contabile, il caso in cui la procedura della mobilità obbligatoria si concluda in data successiva al 20 aprile 2020 con l'assegnazione di personale ai sensi dell’art. 34 bis comma 2. In quest’ultimo caso, vi sarebbe impossibilità da parte dell’ente di procedere all'avvio della procedura assunzionale facendo venire meno quel collegamento indicato nella circolare.

In merito al FCDE, il valore soglia previsto dal decreto del 17 marzo 2020 per il calcolo delle capacità assunzionali per fascia demografica, si ottiene dal rapporto tra spesa del personale e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione e relativo all'ultima annualità considerata. Nella circolare è stato precisato che il “FCDE è quello stanziato in bilancio di previsione, eventualmente assestato, con  riferimento alla parte corrente del bilancio stesso”. Di parere opposto la Corte dei conti della Campania, secondo la quale nel calcolo si dovrà fare riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo. Sono, infatti, gli stessi principi contabili, di cui all’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, che al punto 3.3 precisano che “al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”.

Conclusioni

Rispetto alle indicazioni dei giudici contabili, che hanno confutato alcune parti della circolare, si ritiene che la registrazione avvenuta presso la Corte dei conti abbia potuto superare le stessi. Infatti, nel controllo preventivo di legittimità la Corte dei conti accerta che gli atti dell’esecutivo siano conformi a norme di legge. Si ricorda come sono sottoposti           al controllo preventivo di legittimità, oltre ai contratti di rilevante importo finanziario, anche i provvedimenti adottati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, i regolamenti, gli atti di programmazione, gli atti generali e quelli che rappresentano i presupposti di complesse attività di gestione. Infatti, i provvedimenti sottoposti al controllo acquistano efficacia se la Sezione Centrale di controllo della Corte dei Contisi esprime favorevolmente apponendo il visto di registrazione e restituendo l’originale del contratto all’amministrazione che ha inviato gli atti.

14 settembre 2020

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×