Registrazione contratti cimiteriali nel repertorio dei contratti con la dicitura "scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso"
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUna ditta che deve stipulare un contratto di locazione novennale si rifiuta di pagare gli oneri della registrazione del contratto (circa 10.000 euro) a suo carico in quanto sostiene che il creditore di questi oneri è lo Stato e quindi provvederà successivamente alla stipula nei 30 gg previsti. Tuttavia in questo modo il Comune (e per esso il pubblico ufficiale rogante) quale soggetto obbligato solidale nei confronti dell'A.E. potrebbe vedersi richiesta la somma proprio dall'A.E. attesa la sua maggiore solvibilità rispetto alla ditta (art. 57 DPR 131/86). Peraltro, prima della stipula, pur avendo formalmente richiesto le somme, la ditta non ha neppure versato la cauzione definitiva (tre mensilità). Può il Comune, pur avendo diffidato più volte la ditta al pagamento di tali somme ritenerla decaduta dall'aggiudicazione in quanto il bando prevedeva espressamente che "Tutte le spese contrattuali relative ai conseguenti atti saranno a carico delle parti offerenti secondo quanto dettato dalle norme in materia"?
Di regola, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti o soggetti interagenti con l’ente, salvo che la legge disponga diversamente.
La previsione di gara, in tale senso è esplicita ed è conforme alla legge sulla contabilità pubblica RD 827/1924 che all’art.62, comma 1, dispone che le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera e, al comma 2, dispone che i contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro.
Sempre il RD 827/1924 dispone che i contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
La legge notarile n. 89/1913 – applicabile dal segretario comunale rogante – all’art. 62 dispone che il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro ecc. Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà: … 6) l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati.
Sull’Ufficiale Rogante, infatti, incombe l’obbligo di richiedere la registrazione dei contratti e di provvedere al pagamento della relativa imposta entro venti giorni dalla data dell’avvenuta stipulazione.
Pertanto, la posizione del privato non è affatto condivisibile in quanto entro la data del rogito deve aver proceduto al versamento delle somme occorrenti al Comune per la registrazione del contratto, sotto la responsabilità dell’ufficiale rogante.
Il rifiuto di adempiere a quanto previsto dal bando e dalla legge legittima l’ente a diffidare e ad agire per revocare l’affidamento del bene in locazione a tutela dell’interesse pubblico, escutendo l’eventuale cauzione provvisoria in ragione dell’imputazione della mancata stipulazione a causa del privato, secondo il principio di cui all’art. 93 comma 6 del Codice dei contratti.
Diversamente, ove si trattasse di scrittura privata, l’assolvimento degli obblighi fiscali dipende dagli accordi tra le parti contraenti che rispondono in solido.
10 settembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
presentata dal dott. Giustino Goduti
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