Approfondimento di Vincenzo Giannotti

La responsabilità amministrativa va estesa al Segretario in caso di rogito di contratto illegittimo

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Giannotti Vincenzo
14 Settembre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                      

La responsabilità amministrativa va estesa al Segretario in caso di rogito di contratto illegittimo.

Vincenzo Giannotti

La questione, oggetto di rinvio a giudizio con successiva condanna erariale, ha riguardato un dirigente del Settore urbanistica di una Comunità Montana, per aver disposto, in violazione di legge, il pagamento di un anticipo all’ordine parti al 30% dell’importo dei lavori commissionati, che non sono stati recuperati a causa del fallimento della ditta appaltatrice. La normativa all’epoca prevedeva la possibilità di concedere una anticipazione sui lavori esclusivamente in caso di lavori pubblici co-finanziati dall’Unione europea, mentre nel caso di specie non ne ricorreva la fattispecie. Il danno erariale generato da tale anticipo, non consentito dalla normativa, è dovuto al mancato recupero dell’impresa successivamente dichiarata fallita. La Corte dei conti della Toscana (sentenza n.266/2020), confermando il danno erariale in capo al dirigente, ha stigmatizzato come la colpa avrebbe dovuto essere estesa anche al Segretario comunale, reo di aver rogitato un contratto che prevedeva una clausola illegittima.

La vicenda

Un dirigente del servizio tecnico della Comunità Montana dopo aver concluso un contratto per la realizzazione di un’opera pubblica, inseriva nel contratto con l’impresa, oltre ai normali pagamenti per i vari SAL e quelli a conclusione dei lavori, anche il versamento alla ditta esecutrice dei lavori del “30% + IVA all’ordine, con pagamento mezzo B.B. 30 gg d.f.f.m.”. Secondo la Procura il pagamento “all’ordine” non avrebbe trovato giuridico fondamento nella normativa in materia di appalti pubblici, in vigore all’epoca dei fatti. Quest’ultima, infatti, avrebbe consentito l’anticipazione (e non all’ordine) del 30% dell’importo contrattuale nella sola ipotesi, diversa da quella all’esame, di lavori pubblici co-finanziati dall’Unione europea. Il contratto predisposto dal dirigente è stato successivamente rogitato dal Segretario comunale, contratto che conteneva il richiamo al 30% come anticipazione sul corrispettivo dell’appalto, prevedendo, in particolare, che “..Le condizioni di pagamento saranno le seguenti: anticipazioni del 30% + IVA dalla data della comunicazione scritta di cui all’art. 3 del Responsabile del Procedimento...”. In esecuzione del contratto il dirigente provvedeva al pagamento dell’importo di anticipazione pari al 30% dell’opera pubblica, ossia pari a circa 300.000 euro. La Procura ha, quindi citato in giudizio il Dirigente per aver in violazione di legge disposto un pagamento in anticipazione ad una ditta che ha, successivamente, dichiarato il fallimento senza che l’ente fosse inserito nella massa passiva, con impossibilità di recuperare l’anticipazione corrisposta. La Procura a tale riguardo ha rilevato che la disposizione legislativa contenuta nell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997, ha previsto in modo esplicito che “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e   di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma..”. La polizza assicurativa, inoltre, copriva soltanto 52.000 euro ma anche in questo caso l’ente non riusciva a recuperare le citate somme poste in garanzia, essendo la compagnia posta in liquidazione coatta amministrativa.

A propria difesa il dirigente ha evidenziato come alla eventuale partecipazione del danno erariale dovesse essere chiamato anche il Segretario comunale, la cui responsabilità deve essere riconosciuta per aver rogitato un contratto contenente una clausola illegittima, senza ravvisare la difformità tra il contratto definitivo redatto dall’Ufficio del dirigente e la bozza già visionata e ritenuta corretta dal predetto Segretario. In tale ambito, stigmatizza il dirigente, vi sarebbe stato da parte sua un errore scusabile, e quindi non suscettibile di danno erariale, alla luce dell’abbandono da parte di chi avrebbe dovuto supportarlo dal punto di vista giuridico, considerate anche le sue specifiche competenze di natura tecnica e non giuridica.

La Procura ha, invece, sostenuto l’impossibilità di ravvisare la colpa grave in capo al Segretario rogante il contratto d’appalto.  

La questione è finita davanti al Collegio contabile toscano al fine di verificare se fosse da applicare l’intero danno erariale al dirigente della perdita e diminuzione patrimoniale subita dall’ente locale.

La decisione del Collegio contabile

I giudici contabili hanno confermato la responsabilità del dirigente e la sua colpa grave, tuttavia, hanno rilevato come l’importo del danno erariale deve essere ridotto a ragione del contributo causale alla verificazione del danno, prestato dal Segretario generale, ma non convenuto in giudizio, benché pacificamente autore dell’attività di rogito del contratto, che prevedeva l’illegittima anticipazione di importi non consentiti dalla normativa, anzi dalla stessa all’epoca vietata. In altri termini per il Collegio contabile la responsabilità del Segretario deve essere pari ad 1/3 del danno erariale prodotto e, non essendo stato evocato dalla Procura, la medesima percentuale sul danno complessivo deve essere ridotta al dirigente, il cui danno erariale dovrà essere pari a 2/3 della somma complessivamente non recuperata dall’ente locale. 

10 settembre 2020

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