Se l’OIV è stato individuato mediante procedura di evidenza pubblica con apposito avviso, valgono le regole a cui gli enti, all’epoca convenzionati, si erano autovincolati quale soggetto affidatario inteso come unico centro d’imputazione giuridica con specifiche obbligazioni economiche, anche di riparto della spesa, rispetto ad una prestazione unitariamente intesa sul piano giuridico ma distinta sul piano dell’erogazione in favore di due enti.
Pertanto, il rinnovo e l’eventuale modifica del compenso possono essere esercitati dal Comune che riceve la comunicazione di recesso dall’altro solo se è previsto nella disciplina convenzionale che lo stesso ente resti titolare dei rapporti giuridici conseguenti all’avviso pubblicato ed all’incarico conferito per effetto di quest’ultimo, in caso, appunto, di recesso dell’altro.
Altrimenti, essendo mutato completamente il quadro di riferimento, in relazione al venir meno di uno dei due enti, dovrebbe ritenersi ormai sciolto il precedente rapporto tra gli enti stessi, con la conseguenza che ciascuno potrà attivare autonomamente una nuova procedura di nomina dell’OIV e di determinazione del compenso, potendo tenere conto anche di eventuali incarichi di supporto all’amministrazione, ma comunque rientranti nelle materia di stretta competenza dell’organo in tema di disciplina della performance (dell’ente, organizzativa e individuale) e non riguardanti la gestione del personale come tale, di esclusiva competenza dei responsabili degli uffici a norma de gli articoli 107 e 89, comma 6, TUOEL.
Invero, l’OIV ha compiti fondamentalmente di controllo e non di consulenza o di collaborazione, per cui una eventuale attività di consulenza che non riguardi la disciplina di propria stretta competenza, potrebbe porlo in una posizione di conflitto qualora debba valutare situazioni, estranee come detto al processo di valutazione della performance e della trasparenza, che riguardino l’ordinaria gestione del personale.
9 settembre 2020 Eugenio De Carlo