Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiPremesso che l’Ente ha necessità di sostituire un dipendente assente per lungo tempo per malattia, in base alla nuova normativa l'ente non ha la capacità assunzionale per assumere nuovo personale a tempo indeterminato. Può però assumere un dipendente a tempo determinato?
Si, ai sensi dell’art. 36 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del predetto decreto 165/2001. Ciò fermo restando il limite per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, DL 78/2010 (v. Corte dei Conti sez. contr. Puglia, deliberazione n. 107/2019).
Per la sostituzione del dipendente, peraltro, l’Ente potrà valutare anche altre soluzioni quali quelle dei servizi in convenzione con altri enti, il coutilizzo ex art. 14 CCNL 2004, gli scavalchi di eccedenza art. 1 comma 557 L. 311/2004.
9 settembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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