Concessione beni indisponibili

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
08 Settembre 2020

Il Comune ha deciso di concedere in comodato gratuito dei locali facenti parte del patrimonio indisponibile e adibiti a scuola dell'infanzia ad una Fondazione senza scopo di lucro avente sede in un comune limitrofo dove già gestisce una scuola materna ma che a seguito covid 19 necessita di maggiori spazi educativi. Ora la domanda è la seguente: visto che non si tratta di un rapporto di tipo privatistico e che non c'è un corrispettivo ma solo un contributo da parte del comune per sostenere l'attività della fondazione, occorre comunque registrare il contratto di comodato presso l'agenzia delle Entrate? E se sì, l'atto è soggetto a imposta in misura fissa di 200,00 da versare mediante f23 + marche da bollo ogni 5 facciate (oppure visto che la fondazione non ha scopo di lucro, le marche da bollo non sono previste)?

Risposta

La concessione di beni indisponibili (art. 826 c.c.) richiede un provvedimento amministrativo (delibera o determina o altro atto comunque denominato) che contiene regole e prescrizioni del bene concesso in godimento/in uso e disciplina i rapporti tra ente concedente e concessionario. Pertanto, non è necessario che sia accompagnato da un contratto che regoli le prescrizioni d’uso del bene e i rapporti tra le parti contrattuali. Infatti, solo i rapporti relativi a beni disponibili (es. locali commerciali) richiedono per la PA il ricorso a contratti che regolano, appunto, i rapporti iure privatorum ossia in base al diritto civile.

In ogni caso, laddove si ricorra al contratto anche per i beni indisponibili, come tali soggetti a regime di natura pubblicistica analogamente ai beni demaniali, il contratto potrà essere rogato in forma pubblica o mediante scrittura privata, rilevando la differente forma solo sul piano della diversa fede probatoria che l’ordinamento attribuisce a ciascuna di esse. Se rogato in forma pubblica, in genere mediante segretario comunale rogante ex art. 97 TUEL, il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, assolvendo all’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro mediante pagamento con modello F23 e 1 marca da bollo da 16,00 euro per ogni 4 facciate, mentre ove si ricorra alla scrittura privata, potrà essere stipulato con la formula del caso d’uso dalla parte cui interessi.

Quanto ad eventuali agevolazioni fiscali, le fondazioni non aventi scopo di lucro, a norma dell’art. 82 del d.lgs. n.117/2017, non sono in generale esenti dal pagamento di imposta di registro, ma non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale laddove si tratti di trasferimenti a titolo gratuito. Solo nel caso degli atti costitutivi e delle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a loro favore, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Infine, sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del terzo settore, tra cui le fondazioni non lucrative.

Nel caso di specie, quindi, non si pone alcuna questione in caso di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, mentre nel caso di scrittura privata da registrare si assolverà all’imposta di registro di euro 200,00 codice 109T. Analogamente si pagherà l’imposta fissa di euro 200,00 in caso di contratto rogato dal segretario comunale.

Viceversa, non appare dovuta quella di bollo, in base alla predetta normativa. 

4 settembre 2020          Eugenio De Carlo

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