Edilizia: l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali e autorizzazione paesaggistica postuma
Le indicazioni del Ministero della Cultura
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiLa sospensione riguarda solo le cartelle dell’Agenzia delle entrate riscossioni, comprese quelle relative alla riscossione delle entrate comunali, mentre per quanto riguarda l’attività accertativa è già ripresa il 1° giugno 2020. Con la Risoluzione n. 6/DF del 15/06/2020, il MEF ha chiarito, interpretando gli art. 67 e 68 del D.L. 18/2020, che la sospensione delle attività accertative si è conclusa al 31 maggio 2020. E' pertanto possibile emettere avvisi di accertamento esecutivi dal 1° giugno 2020, superando pertanto anche la possibile applicazione dell'art. 157 del D.L. 34/2020 che obbligherebbe alla notifica degli avvisi emessi nel 2020, a partire da gennaio 2021. Si ricorda, inoltre che, per effetto del richiamato art. 12 comma 1 del D.Lgs. 156/2015, da parte del citato art. 67, la decadenza per tutti gli atti oggetto di sospensione sono posticipati di un termine identico al periodo di sospensione (ovvero 85 giorni). Di seguito il riepilogo dei nuovi termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento:
Anno |
Termine accertamento pre-COVID |
Termine accertamento post COVID |
2015 |
31/12/2020 |
26/03/2021 |
2016 |
31/12/2021 |
26/03/2022 |
2017 |
31/12/2022 |
26/03/2023 |
2018 |
31/12/2023 |
26/03/2024 |
2019 |
31/12/2024 |
26/03/2025 |
2020 |
31/12/2025 |
26/03/2026 |
21 agosto 2020 Luigi D’Aprano
La sospensione riguarda solo le cartelle dell’Agenzia delle entrate riscossioni, comprese quelle relative alla riscossione delle entrate comunali, mentre per quanto riguarda l’attività accertativa è già ripresa il 1° giugno 2020. Con la Risoluzione n. 6/DF del 15/06/2020, il MEF ha chiarito, interpretando gli art. 67 e 68 del D.L. 18/2020, che la sospensione delle attività accertative si è conclusa al 31 maggio 2020. E' pertanto possibile emettere avvisi di accertamento esecutivi dal 1° giugno 2020, superando pertanto anche la possibile applicazione dell'art. 157 del D.L. 34/2020 che obbligherebbe alla notifica degli avvisi emessi nel 2020, a partire da gennaio 2021. Si ricorda, inoltre che, per effetto del richiamato art. 12 comma 1 del D.Lgs. 156/2015, da parte del citato art. 67, la decadenza per tutti gli atti oggetto di sospensione sono posticipati di un termine identico al periodo di sospensione (ovvero 85 giorni). Di seguito il riepilogo dei nuovi termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento:
Anno |
Termine accertamento pre-COVID |
Termine accertamento post COVID |
2015 |
31/12/2020 |
26/03/2021 |
2016 |
31/12/2021 |
26/03/2022 |
2017 |
31/12/2022 |
26/03/2023 |
2018 |
31/12/2023 |
26/03/2024 |
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26/03/2025 |
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