Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiE' consentito in consiglio comunale proporre di effettuare nella stessa seduta di approvazione consuntivo 2019 e bilancio 2020, una variazione di bilancio per prelevamento dell'avanzo accantonato 2019 per liti e contenziosi (MODELLO A 1) e dar conseguente copertura finanziaria del debito fuori bilancio da riconoscere per pagamento a saldo competenze legali di controversie chiuse e per le quali è stato effettuato accordo transattivo con il legale stesso di compensazione totale parcelle di importo ridotto rispetto alle somme dovute e richieste inizialmente?
Il TUEL prevede che il risultato contabile di amministrazione è accertato con la delibera consiliare di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 186, comma 1) e distinguendo il risultato di amministrazione nelle sue componenti (quota accantonata, vincolata, destinata e libera: art. 187, comma 1): dovendosi escludere l’ipotesi di utilizzo dell’avanzo presunto (nota), detta deliberazione consiliare costituisce presupposto necessario per l’utilizzo dell’avanzo.
Analoghe considerazioni vanno poi fatte anche nei riguardi del bilancio di previsione 2020-2022, nel senso che un qualsiasi provvedimento di variazione del bilancio (come è appunto una delibera che dispone l’applicazione dell’avanzo, sia essa finalizzata a finanziare un debito fuori bilancio o a qualsiasi altro scopo) presuppone l’esistenza di un bilancio non solo predisposto dalla giunta ma definitivamente approvato dal consiglio.
Dalle considerazioni che precedono deriva che il consiglio comunale potrà legittimamente adottare la variazione prospettata nel quesito solamente DOPO la avvenuta approvazione sia del rendiconto 2019 che del bilancio di previsione 2020-2022, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano tale utilizzo.
24 agosto 2020 Ennio Braccioni
(nota) tale possibilità non è infatti consentita una volta scaduto infruttuosamente il termine previsto dalla legge per l’approvazione del rendiconto, (paragrafo 9.2 del principio contabile applicato n. 4/2), termine che per quest’anno è stato prorogato al 30 giugno ad opera dell'articolo 107, comma 1, lettera b), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27/2020.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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