Orario di servizio e orario di lavoro

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
28 Agosto 2020

Si chiede quale sia l'organo competente per decidere in merito a: 1) modifica dell'orario di apertura al pubblico degli sportelli; 2) modifica dell'orario di lavoro dei dipendenti. Si chiede, inoltre, se le suddette modifiche sono oggetto di relazioni sindacali. In conclusione, si domandando i riferimenti normativi e giurisprudenziali

Risposta

Secondo il parere ARAN  RAL_1220_Orientamenti Applicativi, in base alla formulazione dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, conseguente alle modifiche introdotte dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009,  sulla base di vari pareri della Funzione pubblica, le materie dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro afferiscono a prerogative dirigenziali. Dette materie rientrando nell’organizzazione del lavoro, relativamente alle stesse non è più possibile attivare la contrattazione e la concertazione, dovendosi comunque assolvere alle relazioni sindacali mediante la sola informazione.

Invero, il citato art. 5 del TUPI d.lgs. n. 165/2001 dispone che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei CCNL.

In particolare, l’art. 89 comma 6 del TUOEL, in armonia con la citata previsione del TUPI, stabilisce che nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di organizzazione dell’ente locale, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Nell’ambito dell’anzidetto quadro legislativo, il vigente CCNL funzioni locali 2016-2018 all’art. 22 dispone, tra l’altro, che :

-          l’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.

-          Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

-          Al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell’orario di lavoro sono determinate dall’ente, nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto di vari  criteri  (ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni).

-          Nel rispetto di quanto prima previsto, per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: a) orario flessibile; b) turnazioni; c) orario multiperiodale.

In base al titolo II del citato CCNL: 

-l’art. 4 prevede che siano oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione;

-l’art. 5 prevede il confronto – ossia un dialogo approfondito al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare – nelle seguenti materie per quanto d’interesse rispetto al quesito: l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;

l’art. 7 prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa per quanto interessa il quesito :  l’elevazione dei limiti previsti per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;  l’elevazione dei limiti previsti in merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;  i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi; l’ integrazione delle situazioni personali e familiari  in materia di turni di lavoro notturni. 

Ciò premesso,

a)      la modifica dell'orario di apertura al pubblico degli sportelli compete al dirigente/responsabile del servizio nell’ambito delle direttive e degli indirizzi di organizzazione dati dalla Giunta comunale nell’ambito delle prerogatove d’indirizzo e di controllo e di organizzazione degli uffici e dei servizi che alla stessa spettano ai sensi dell’art. 48, commi 2 e 3, TUOEL;

b)      la modifica dell'orario di lavoro dei dipendenti compete al dirigente/responsbaile del servizio a cui è assegnato il personale con i poteri di cui agli artt. 107 - 89, comma 6, TUOEL.  

Qualora nell’esercizio delle suddette determinazioni gestionali dovesse venire in rilievo la regolazione delle materie previste dai citati articoli 5 e 7 CCNL 2016-2018 si farà luogo a confronto e contrattazione, previa informazione.

20 agosto 2020             Eugenio De Carlo                   

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