Affidamento all’esterno del servizio di riscossione coattiva delle entrate

Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
27 Agosto 2020

Premesso che:

questo Comune intende affidare all’esterno il servizio di riscossione coattiva delle entrate ad uno dei soggetti iscritti all’Albo tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 53, comma 1 del D.Lgs 446/97, per un periodo, in via sperimentale, della durata di un anno. A tal fine il Responsabile del Settore Economico Finanziario ha predisposto apposita relazione ai sensi dell’art. 13 comma 25 bis del D.L 23 -12-2013 n. 145

Si chiede :

se al fine di procedere al suddetto affidamento è indispensabile oltre che adottare apposita deliberazione del Consiglio Comunale che dispone l’affidamento del suddetto servizio all’esterno, predisporre ed approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) e nel caso positivo se quest’ultimo deve essere approvato dal Consiglio Comunale, o può essere approvato anche dalla giunta o dal Responsabile del Settore Finanziario unitamente agli atti di gara; se tale PEF deve essere sempre predisposto (quindi anche per affidamenti per periodi di un anno ) o se è necessario solo per affidamenti pluriennali.

Risposta

I requisiti obbligatori per la concessione della riscossione coattiva dei tributi ai soggetti iscritti all’albo sono quelli previsti dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997, oltre alla competenza del Consiglio Comunale dettata dall’art. 42 del TUEL. La redazione del piano finanziario che giustifichi il rapporto tra investimento e remunerazione del capitale è altresì richiesto dall’art. 165 del D.Lgs. 50/2016 da applicarsi nella fase della procedura da eseguire per l’individuazione del concessionario; dalla lettura combinata con l’art. 164, si ritiene che la stesura del PEF per la concessione in esame debba, in ogni caso, essere legata alla durata, all’importo totale della concessione ed alla sua complessità. In altri termini, per una procedura di affidamento in concessione per un solo anno e di modesto valore economico, la stesura del PEF potrebbe anche essere ritenuta superflua.

13 agosto 2020             Luigi D’Aprano

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