Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se la ritenuta per l'indennità di occupazione è la stessa di esproprio cioè cod tributo 1052 e come deve essere codificata: con aliquota al 20%?
In particolare ad un soggetto è stato pagato un acconto per indennità di occupazione ma senza applicare la ritenuta. Una parte del pagato è stata data ad Equitatia, una parte al beneficiario.
Ora si vorrebbe versare il saldo sistemando anche il versamento delle ritenute: chiedo come fare contabilmente, che operazioni fare?
La disciplina relativa alla tassazione delle somme percepite nel corso di un procedimento espropriativo è contenuta nell'articolo 11, commi da 5 a 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413: in forza di tali disposizioni costituiscono reddito imponibile, oltre all'indennità di esproprio (comma 5), anche le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle tali somme (comma 6). il successivo comma 7 espressamente dispone che "" Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento "".
Da quanto sopra consegue che per il versamento della ritenuta su tali somme va utilizzato l'unico codice tributo 1052, qualunque sia la natura della somma corrisposta.
Per quanto concerne la mancata effettuazione della ritenuta sulla somma già corrisposta (acconto per indennità di occupazione) si osserva quanto segue:
a) in occasione del pagamento al soggetto espropriato della somma spettante a saldo dovrà essere effettuata la trattenuta computando la stessa nella misura del 20 per cento del totale delle somme spettanti, ivi compreso quindi l'importo precedentemente corrisposto e non assoggettato a ritenuta, trattenuta da riversare quindi all'erario con il modello F24 ed utilizzando il sopra ricordato codice 1052;
b) il mancato versamento della ritenuta - che si sarebbe dovuta effettuare - relativa al precedente pagamento configura una ipotesi di omissione che può essere regolarizzata ricorrendo al "ravvedimento operoso" (articolo 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni), consistente nell'eseguire spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- della sanzione in misura ridotta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Ovviamente per gli importi relativi alla sanzione ed agli interessi, non essendo ricompresi nella ritenuta da effettuarsi a carico del soggetto espropriato, dovrà essere adottato specifico e separato atto di impegno di spesa a carico del bilancio dell'ente, fatto salva eventuale rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili della omissione.
13 agosto 2020 Ennio Braccioni
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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