Congedo parentale straordinario al 50% - Emergenza Covid-19

Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
26 Agosto 2020

Si chiede se la normativa di riferimento al congedo parentale straordinario al 50% prevede un preavviso e in caso negativo a quale normativa si fa riferimento, considerando che nel regolamento degli uffici e servizi dell'Ente per la richiesta dei permessi si chiede un preavviso di 7 gg purchè non siano fattispecie a carattere di urgenza.

Si chiede inoltre se l'importanza dell'organizzazione in un Ente come il nostro che deve ottemperare a necessità di continuità assistenziale è rilevante ai fini del preavviso di cui precedentemente si è fatto cenno.

Risposta

Di seguito si riporta una breve sintesi delle caratteristiche del congedo Covid-19:

  • Il congedo Covid-19 è riconosciuto al genitore lavoratore dipendente in presenza nel nucleo di figlio fino a 12 anni di età, al massimo compiuti entro il 5 marzo 2020 (o senza limiti anagrafici in presenza di figli portatori di handicap grave ex art. 4 comma 1 Legge n. 104/1992);
  • Il congedo è utilizzabile a condizione che l’altro genitore non stia fruendo di altra misura di sostegno al reddito in occasione della sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, non sia disoccupato e che sia un lavoratore (anche qualora svolga la prestazione con modalità di lavoro agile o con orario ridotto nella giornata, a seguito del ricorso ad un ammortizzatore sociale).

L’ulteriore condizione richiesta è che non sia stata presentata domanda di bonus baby sitting/servizi integrativi dell’infanzia, o che sia stata presentata per richiedere il bonus fino all’importo massimo di euro 600 (ovvero 1.000 per il personale sanitario o dei comparti della PA impiegati direttamente nell’emergenza sanitaria).

Queste condizioni devono essere tutte autocertificate dal lavoratore al momento della presentazione della domanda.

Il congedo parentale è fruibile per un massimo di 30 giorni dal 05/03/2020 al 31/08/2020, alternativamente tra i due genitori del medesimo nucleo familiare (è cioè impossibile la contemporanea fruizione nei medesimi giorni), in quanto il congedo spetta per la cura di tutti i figli e non per singolo figlio, come confermato dall’Inps nella circolare 81/2020.

Il congedo Covid-19 segue le regole di computo e di erogazione proprie del congedo parentale ordinario, salvo il riconoscimento dell’indennità in misura pari al 50% della retribuzione media giornaliera (esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive).

L’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (art. 25, comma 2, DL 18/2020).

13 agosto 2010                 Daniele Conforti

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