Sorveglianza sanitaria eccezionale: nuovo servizio online
INAIL – Comunicato 1 luglio 2020
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiCon riferimento alla visita medica rientrante nella sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., si chiede: a) se l'Ente è tenuto a fornire al dipendente un mezzo di trasporto al fine di andare/tornare dal medico competente; b) in alternativa al punto a), se l'Ente è tenuto a rimborsare il costo del biglietto in caso di utilizzo dei mezzi pubblici; c) se è corretto effettuare la visita medica relativa alla sorveglianza sanitaria all'interno dell'orario di lavoro e, conseguentemente, considerare orario di lavoro sia il tempo di spostamento per andare/tornare dal medico competente sia il tempo di durata della visita medica.
Normalmente la sorveglianza sanitaria è effettuata presso apposito gabinetto del datore di lavoro o, in assenza, presso strutture mobili atte a rendere quanto più agevole possibile l’espletamento delle visite previste dall’articolo 41 del Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81.
Il tutto dipende dagli adempimenti che l’ente ha posto in capo al medico competente al momento dell’affidamento dell’incarico.
Se l’ente non ha previsto nulla, si ritiene che il dipendente possa essere equiparato in “missione” e, come tale, aver diritto al rimborso del costo del biglietto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici oppure che l’ente fornisca il mezzo proprio.
Trattandosi di missione e poiché per il dipendente la sorveglianza sanitaria costituisce un obbligo/dovere d’ufficio, si ritiene che il tempo necessario per raggiungere il gabinetto medico, compresa la durata della visita, rientri nell’ordinario orario di lavoro.
13 agosto 2020 Fabio Venanzi
INAIL – Comunicato 1 luglio 2020
Risposta del Dott. Giovanni Giannini
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