Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiIl Nostro Ente è stato sottoposto all’istituto del dissesto finanziario nel periodo compreso da aprile 2014 e fino a maggio 2019; Nel suddetto periodo è stata predisposta per tributi comunali non versati, un’attività accertativa massiva e pluriennale TARSU 2009-2010-2011-2012, TARES 2013 e TARI 2014-2015, ICI 2009-2010-2011, IMU 2012-2013-2014-2015-2016 TASI 2014-2015; L’attività accertativa ha determinato un flusso economico che ha contribuito, unitamente ad altre misure economiche ed amministrative, all’abbattimento della massa passiva, Inoltre, la stessa ha garantito un maggior flusso economico in fase di versamento ordinario di IMU e TASI ed ha contribuito ad ampliare la platea contributiva per la TARI . Ovviamente abbiamo registrato diverse posizioni contributive per le quali si è reso necessario attivare tutte le successive fasi di recupero, a partire dall’attività stragiudiziale fino all’emissione delle ingiunzioni fiscali ai sensi del D.R… L’Ente ha predisposto una deliberazione di G.C. per la rateizzazione degli importi accertati, tenendo conto anche dei requisiti soggettivi dei Cittadini/Contribuenti . Ed ancora, si è avvalso della “Definizione agevolata per le controversie tributarie come previsto dall’ art. 6 –del decreto legge n. 119 del 2018, alla quale hanno aderito alcuni Contribuenti/Persone Giuridiche che gestiscono strutture ricettive alberghiere nel settore turistico le quali, anche in concomitanza della pandemia, registrano enormi difficoltà anche nella gestione ordinaria. Nello specifico una Struttura alberghiera gestita da Persone del luogo che alla data odierna ha maturato una posizione debitoria nei confronti dell’Ente pari ad oltre € 52.000,00, ha comunicato l’intenzione di cessare la propria attività a partire dal 30 giugno 2020. Il suddetto debito tributario è composto da un importo certo liquido ed esigibile, determinato anche dalla fase ingiuntiva mai impugnata (pari a circa il 65% dell’importo complessivo) e per il restante 35%, da un importo non ancora accertato, in quanto relativo alle annualità 2017-2018-2019 sicuramente non versato, come per altro riscontrato da una verifica contabile nei flussi di pagamento dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente la Stessa Società, ha proposto di versare un importo pari a circa il 50% di quanto dovuto, a titolo di saldo e stralcio corrispondente all’importo pari a €.26.000,00 in unica soluzione come rappresentato con lettera al nostro Prot. n…… del --.--.----. Trattandosi di una società in accomandita semplice (Società di Persone), è stata effettuata una ulteriore ed approfondita verifica della situazione patrimoniale dei Soci, dalla quale emerge che, i redditi derivanti da attività lavorative non riconducibili alla Struttura Alberghiera, e quindi aggredibili nella fase di pignoramento c/o terzi, comporterebbero tempi eccessivamente lunghi anche a fronte dei costi da sostenere. Tanto Premesso Con il presente quesito siamo a richiedere se, prescindendo dalle normative vigente, il Nostro Ente, potrebbe valutare una procedura di saldo e stralcio evitando in futuro segnalazioni per “Danno Erariale”, ed eventualmente quali procedure amministrative dovranno essere adottate.
RISPOSTA
A oggi, la vigente normativa in materia di tributi locali non prevede la possibilità, neanche regolamentare, di accettare operazioni di chiusura delle posizioni tributarie per saldo e stralcio. Anche se opportunamente motivate, l’eventuale ricorso a tale procedura esporrebbe con assoluta certezza l’Amministrazione al rischio di responsabilità per danno erariale.
12 agosto 2020 Luigi D’Aprano
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 23 maggio 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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