Assenso al rilascio della carta di identità elettronica alla figlia minore da parte di cittadino residente all'estero

Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
26 Agosto 2020

Una neocittadina italiana chiede il rilascio della carta d’identità elettronica valida per l’espatrio a favore della figlia minorenne, anch’essa cittadina italiana ai sensi dell’art. 14 legge n° 91/1992.

Il padre della minore è un cittadino pakistano residente in Pakistan, per cui impossibilitato a presentarsi presso questo ufficio per rendere il proprio assenso.

In che modo il medesimo può esprimere il proprio assenso al rilascio della C.I.E. a favore della figlia minorenne? Trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini extracomunitari le disposizioni del D.P.R. n° 445/2000, ovvero il medesimo può inviare tramite posta/fax/mail/pec il modulo relativo alla propria dichiarazione di assenso accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento?

Oppure il cittadino deve recarsi ad esprimere il proprio assenso presso l’Ambasciata italiana in Pakistan, che provvederà a trasmettere il documento allo scrivente ufficio?

Sul sito della polizia di Stato, in relazione al rilascio del passaporto a favore di minore, si legge quanto segue:

” Assenso dei genitori. Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) e che il minore sia cittadino italiano.

Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.

Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Il genitore extracomunitario che si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale.

Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l'assenso, allora si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico”.

La procedura sopra indicata può trovare applicazione anche per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio a favore di minori, per i casi come quello sopra descritto, in cui un genitore extracomunitario si trova all’estero?

 

Risposta

Il genitore extracomunitario non residente in Italia può avvalersi delle procedure semplificative dettate dal Ministero dell’interno, procedure che consentono l’invio dell’atto di assenso corredato di copia del documento di identità del sottoscrittore a mezzo posta, fax email pec.

L’indicazione pubblicata sul sito della polizia di Stato presenta due elementi di criticità:

  1. Non è affatto vero che l’allegazione di copia del documento sia necessaria per il raffronto delle firme! Serve invece a collegare l’identità del sottoscrittore al documento che sottoscrive.
    In questo senso la chiarissima sentenza del Consiglio di Stato sez.V 4/5/2006 n. 2478, secondo cui "L'allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto, o non solo, le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. In altri termini, soltanto se formata a norma artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/200, la dichiarazione sostitutiva é un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà.
  2. Il limite al ricorso alle autocertificazioni ai fatti stati e qualità personali certificabili ed attestabili in Italia, in vigore per gli stranieri, deve intendersi riferito unicamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, che sostituiscono appunto i corrispondenti certificati. L’atto di assenso non è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e, a rigore, non è neppure classificabile come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; a quest’ultima e alla relativa disciplina è stata in un certo qual modo equiparata a partire dalla circolare n. 10/1993 e dalle successive numerose circolari ministeriali che hanno dato indicazioni per il rilascio del documento di identità al minore.

In conclusione, il genitore residente all’estero può trasmettere l’atto di assenso, corredato della copia del suo documento di identità (passaporto) nei modi sopraindicati. 

7 agosto 2020               Liliana Palmieri

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