Utilizzo proventi derivanti dalla cessione di una partecipazione azionaria

Risposta al quesito del Dott. Marco Castellani

Quesiti
di Castellani Marco
25 Agosto 2020

Si chiede il parere sulle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione di una partecipazione azionaria (utilizzabile solo per spese investimento oppure anche per spese correnti una tantum, ad esempio?). Poiché la partecipata è formata da un insieme di Comuni, è corretta questa codifica: 1° livello 5, 2° livello 01, 3° livello 01, - 4° livello 02?

Risposta

Di che tipo di soggetto partecipato si tratta esattamente? Per essere indicato fra le imprese incluse nelle Amministrazioni Locali bisogna fare riferimento ai soggetti indicati come “Amministrazioni locali” nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.. Per prendere visione dell’elenco accedere al seguente link https://www.istat.it/it/archivio/190748

La destinazione delle entrate derivanti dalle alienazioni patrimoniali (anche di partecipazioni) a copertura delle spese d'investimento è previsto da:

  • l’art. 162, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 (cosiddetto TUEL), che con riferimento agli equilibri di bilancio, statuisce che "le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti…e non possono avere altra forma di finanziamento";
  • l'art. 199, TUEL, per effetto del quale, al fine di attivare gli investimenti, gli enti locali possono utilizzare, fra l'altro, "entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali";
  • l'art. 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – (cosiddetta Legge di stabilità per il 2013), secondo cui: "in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'art. 162, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito";
  • l'art. 56-bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dall'art. 7, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che impone di destinare il 10% dei proventi - risorse nette - derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali alla riduzione dell'indebitamento).

In seguito l'art. 1, comma 866, L. 27 dicembre 2017, n. 205, modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  ha aperto alla possibilità per gli enti locali che presentano determinate condizioni, di avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale facoltà è riconosciuta agli enti locali che presentano le seguenti condizioni:

  • dimostrazione, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, di un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
  • assenza, in sede di bilancio di previsione, di incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'Allegato 7 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011;
  • rispetto delle soglie di accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per effetto della detta norma, quindi, i proventi da alienazione patrimoniale realizzati dagli enti locali che possono esercitare la facoltà introdotta dalla L. n. 205 del 2017, concorrono al raggiungimento dell'equilibrio corrente, per l'ammessa possibilità di destinare i proventi da alienazioni patrimoniali alla copertura delle quote capitali di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Rimangono aperte ulteriori fattispecie di utilizzo dei proventi in casi che trascendono dall’amministrazione ordinaria dell’ente. Resta infatti consentito l'utilizzo dei proventi in questione al fine di dare copertura alla spesa nelle procedure di riequilibrio finanziario e di dissesto. Fra gli utilizzi straordinari si ricorda poi quello nell'ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui operate dagli enti al momento del passaggio alla contabilità armonizzata.

11 agosto 2020        Marco Castellani

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×