Richiesta trattenimento in servizio fino al compimento dei settanta anni di età

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
25 Agosto 2020

Una dipendente nata il 25.03.1954  aveva la possibilità di andare in pensione  con il sistema retributivo con decorrenza 17.06.2014. Tuttora è in servizio  (età 66 anni) , in base al DL 28.05.2004 n. 136  la dipendente ha espresso la volontà di trattenersi in servizio fino al compimento dei settanta anni di età.

Vi saremo grati se poteste delucidarci in merito per fare conoscere al soggetto se l'INPS accetta tale prosecuzione. Ci sembra di capire che l'importo della pensione sarà quello maturato alla data del 17.06.2014 e che, inoltre per esplicita previsione normativa di cui sopra i periodi di trattenimento in servizio non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi, ne tantomeno l'ente e il dipendente  sono tenuti al versamento dei contributi pensionistici.

Risposta

L’Inps non entra nel merito della legittimità della prosecuzione dell’attività lavorativa dell’interessata.

L’ente non può in nessun modo accogliere la richiesta della dipendente considerato che le modifiche apportate dall’articolo 1-quater del Decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, sono state vigenti dal 29 luglio 2004 al 03 luglio 2006.

Se il soggetto ha maturato un diritto a pensione (si immagina con il solo requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata) entro il compimento del 65esimo anno di età, l’Ente – ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 – era tenuto tassativamente a risolvere il rapporto di lavoro nei confronti della dipendente, senza alcun margine di discrezionalità.

Infatti l’articolo 4 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092 stabilisce in 65 anni il limite ordinamentale.

L’argomento è stato ampiamente affrontato dal Dipartimento della Funzione pubblica con le circolari 2/2012 e 2/2015, a cui si fa rinvio.

Nel caso in esame, l’ente risolverà immediatamente il rapporto di lavoro con l’interessata, non essendo previsto – in tale fattispecie – il preavviso. Infatti gli articoli 27-ter e 27-quater CCNL 6 luglio 1995 prevedono una semplice comunicazione.

In merito alla determinazione del trattamento pensionistico, ai fini della determinazione della quota A di pensione, troverà applicazione la media ponderata, ai sensi della Informativa Inpdap n. 1/1998 – fattispecie di cui alla lettera f). 

10 agosto 2020              Fabio Venanzi

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