Assestamento di bilancio

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
25 Agosto 2020

Si chiede di sapere se sia corretto, per il 2020, considerare come termine di adozione della deliberazione di assestamento di bilancio (art. 175 comma 8 D.Lgs 267) il 30 settembre - nella considerazione dello spostamento della data di verifica degli equilibri di bilancio - o se sia più corretto adottare una deliberazione consiliare di variazione di bilancio (art. 175 comma 2) prima della verifica degli equilibri.

Risposta

Il comma 3-bis dell’articolo 106 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito nella legge n. 77/2020, ha disposto la proroga al 30 settembre p.v. del termine per la approvazione del bilancio di previsione, ma nulla ha disposto nei confronti dell’artico 175, comma 8, del TUEL, che fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine entro il quale il consiglio comunale deve deliberare la variazione di assestamento generale: rimane pertanto fissata al 31 luglio la variazione di assestamento generale, mediante la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa: in tale occasione, come in ogni variazione di bilancio, l'ente è tuttavia tenuto ad attestare il mantenimento degli equilibri finanziari per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti con particolare riferimento alla competenza e alla cassa (primo comma dell'articolo 193 del TUEL).

Fermo restando che appare quantomeno opportuno procedere all’assestamento del bilancio in corso di gestione (e ciò anche “sforando” eventualmente il termine del 31 luglio, termine che non è da ritenere perentorio), si evidenzia che al riguardo è intervenuta la recente FAQ n. 41 di Arconet, secondo cui a seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione.

La stessa FAQ poi, dopo aver puntualizzato che l’adempimento dell’assestamento ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, precisa che, a seguito della verifica degli equilibri da effettuarsi a settembre, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri del bilancio stesso: tale indicazione non vuole però significare che la variazione di assestamento di quest’anno è rinviata al 30 settembre (il termine infatti resta fermo al 31 luglio), ma semplicemente che in concomitanza con la verifica degli equilibri dovrà essere adottata - come peraltro ipotizzato nel quesito sopra riportato - una “normale” variazione di bilancio, con la quale dovrà essere attuata una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

6 agosto 2020             Ennio Braccioni

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