Pagamento fattura del 2013

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
25 Agosto 2020

Nell'anno 2013 è stata presentata una fattura per attività professionale svolta per l'Ente, ma la stessa non è stata liquidata in quanto il pagamento era subordinato all'erogazione del contributo regionale. Oggi si hanno i fondi a disposizione, ma il professionista non può fatturare elettronicamente e regolarizzare contabilmente la prestazione, per ragioni proprie. L'ente può liquidare la fattura cartacea anno 2013, anche senza regolarità contributiva, in quanto il professionista non è più iscritto?

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Risposta

Preliminarmente si conferma che la fattura emessa dal professionista nell’anno 2013 e assunta dall’Ente deve considerarsi a tutt’oggi un documento fiscale valido se non sia intervenuto uno storno della stessa in contabilità (sia dell’Ente che da parte del professionista).

Nel caso in esame bisogna valutare se la partita IVA del professionista risulti ancora attiva o cessata; da quel che si evince dal quesito, parrebbe che il soggetto non risulti più iscritto ad alcuna gestione previdenziale e che, pertanto, abbia cessato la propria partita IVA. In quest’ultimo caso bisognerà valutare se il professionista abbia dichiarato (nel 2013) tali redditi sia ai fini dichiarativi che a fini IVA: in presenza di risposta affermativa, anche se la partita IVA è cessata, l’Ente può procedere al pagamento della fattura (datata 2013) avendo il professionista anticipato le imposte nel 2013 (risoluzione 232/E/2009 Agenzia delle Entrate).

In caso contrario, invece, la situazione appare più complessa. Recenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (una su tutte, la 34/E del 2019) confermano il concetto secondo cui “attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti  giuridici  pendenti,  ed,  in  particolare, di  quelli aventi  ad  oggetto  crediti  strettamente  connessi  alla  fase di  svolgimento dell’attività professionale” […]; “la cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali”. Conseguentemente: “la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti” (risposta n. 20/2019 interpello Agenzia delle Entrate). Aspetto, quest’ultimo, che consta al professionista approfondire (sotto il profilo fiscale e tributario).

Per ciò che attiene alla richiesta dell’Ente, stante quanto premesso, si conferma la possibilità di poter liquidare e pagare la fattura data 2013 senza dover ricorrere alla richiesta di regolarità contributiva in quanto il professionista non risulta iscritto ad alcuna gestione previdenziale e (si ritiene) sembra sprovvisto di una P.IVA attiva.

6 agosto 2020            Mario Petrulli

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