Il rifiuto ad adempiere dell'ufficiale dello stato civile
L'iter amministrativo da seguire
Risposta al quesito del Dott. Pietro Rizzo
QuesitiLa Congregazione religiosa dei Testimoni di Geova, può celebrare un matrimonio in una struttura delegata dal Comune per celebrare matrimoni civili, senza avere una autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale?
La sinteticità del quesito non mi agevola nella sua comprensione, pertanto ipotizzo due diverse interpretazioni.
Per quanto riguarda la semplice utilizzazione della struttura comunale “delegata dal Comune per celebrare matrimoni civili” è evidente che è necessaria un’apposita autorizzazione che deve essere rilasciata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunale che ne disciplina l’utilizzo (o di altra disposizione di carattere generale).
Tale struttura rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 3 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 - “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” - il quale espressamente prevede che “I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto”
Tale sede esterna deve essere un edificio nella disponibilità del Comune, secondo quanto indicato anche dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Demografici - con la circolare n. 29 del 7 giugno 2007 e pertanto la sua utilizzazione deve essere espressamente autorizzata.
Ipotesi diversa è quella che riguarda l’autorizzazione, rectius nulla osta, alle nozze che deve essere rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile.
La fattispecie è disciplinata dall’Intesa tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la quale all’articolo 6 fra l’altro prevede che l'Ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il Comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto Ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
La necessità di tale atto è stata di recente ribadita anche dalla Corte di Cassazione, prima Sezione civile, con l’Ordinanza n. 6511 depositata in cancelleria il 9 marzo 2020.
6 agosto 2020 Pietro Rizzo
L'iter amministrativo da seguire
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