Congedo parentale

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
25 Agosto 2020

Si chiede conferma che in caso di richiesta di congedo parentale per due settimane del mese di agosto, considerando che la dipendente ha ancora congedo retribuito al 100% per figlio di età fino ai 6 anni, è possibile concederlo e non conteggiarlo come "congedo Covid" retribuito al 50%.  

Si precisa che tale dipendente inizialmente lavorava nel privato prima di essere assunta nell'Ente (e quindi ha beneficiato del congedo ed i suoi primi 30 giorni non sono stati retribuiti al 100%).

Inoltre si precisa che il bambino ha 5 anni, e si chiede se la dipendente può usufruire di tale congedo al 100% anche una volta che il minore abbia superato i 6 anni di età.

Risposta

Nelle FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge che” l’articolo 25, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno dritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall’articolo 23, comma 1, dello stesso Decreto legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020 (poi esteso sino al 31 agosto 2020). La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.” Il congedo prevede l’indennizzo delle giornate lavorative nella misura del 50% anche se si hanno figli di età compresa fra i 6 e i 12 anni (normalmente il congedo parentale con figli di età superiore ai 6 anni è indennizzato al 30%).

Il congedo di natura straordinaria, in aggiunta a quello ordinario, di 15 giorni per chi ha figli fino a 12 anni di età, e può essere usufruito alternativamente dai genitori per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi, anche non continuativi o in via frazionata. Il congedo può essere fruito a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. Ma anche quando uno dei due genitori, più in generale, può restare a casa ad accudire i figli (ferie, permessi, congedo, aspettativa, smart working, part time, ecc.).

L’INPS con recente messaggio 2902/2020 ha evidenziato che la legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - ha esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni. La citata legge n. 77/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della medesima legge di conversione. Con il  messaggio si comunica che l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Istituto per presentare la domanda di congedo COVID-19 in modalità giornaliera è stata aggiornata, per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020. Saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.

Quindi la risposta è positiva. Il congedo covid è straordinario e si aggiunge a quello ordinario, di 15 gg. Per chi ha figli fino a 12 anni. Il congedo prevede l’indennizzo delle giornate lavorative nella misura del 50% anche se si hanno figli di età compresa fra i 6 e i 12 anni, mentre di regola il congedo parentale con figli di età superiore ai 6 anni è indennizzato al 30%.

4 luglio 2020     Eugenio De Carlo

 

 

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