Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente part-time al 50% nell’anno 2019 sono state corrisposte soltanto 11 mensilità; le restanti, relative al 12° mese ed alla tredicesima, sono state corrisposte nell’anno 2020.
A causa di ciò, il dipendente non è riuscito a raggiungere il minimo reddito previsto dalla legge ai fini dell’erogazione del bonus Renzi.
Si chiede se l’Ente può essere esposto al risarcimento del danno e come il dipendente può recuperare l’importo del bonus che non è stato possibile corrispondere.
Il bonus di 80 euro introdotto come credito di imposta dal DL. 66/2014 e poi confermato con la legge di stabilità 2015 spetta entro il limite massimo di reddito di 26.600 euro e a coloro che comunque superino il reddito minimo di 8.174 euro di reddito annuo (no tax area).
Se il lavoratore nell’anno di riferimento ha percepito un reddito inferiore a 8.174 euro non ha diritto al bonus che se erogato deve essere restituito.
Il dipendente non ha alcuna possibilità di recuperare il bonus.
L’ipotesi di un risarcimento del danno per il mancato diritto al bonus per effetto della ritardata erogazione della mensilità di dicembre appare di difficile praticabilità. Intanto sarebbe utile avere maggiori dettagli sulle ragioni di tale ritardo che potrebbe aver riguardato l’erogazione delle mensilità di tutti i dipendenti per cause di forza maggiore (problemi di cassa, problemi tecnici intervenuti in fase di elaborazione dei cedolini o altro) e, quindi, non riconducibili alla responsabilità dell’amministrazione.
4 agosto 2020 Angelo Maria Savazzi
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