1) Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.
2) Il fondo, in base ai principi di sana e corretta gestione finanziaria dell’ente, potrà (dovrà) sempre essere modificato ove vengano fornite istruzioni ufficiali di maggior dettaglio o di modifica in merito alla sua costituzione.
3) Lo spartiacque temporale del nuovo sistema è la data del 20 aprile, a decorrere dalla quale, come precisato nei primi pareri delle sezioni di controllo della Corte dei conti, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Pertanto, da tale data ogni modifica nel fabbisogno del personale dovrà essere basata sul principio della sostenibilità finanziaria, applicando i parametri ed i criteri del citato DM.
Dunque, con riferimento al solo anno 2020 sono fatte salve le procedure assunzionali avviate prima del 20 aprile 2020, a condizione che siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 e che siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al par. 1 dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011). La maggior spesa di personale rispetto ai valori soglia, definiti dal D.M. 17 marzo 2020, derivante dalle procedure assunzionali avviate prima del 20 aprile 2020, è consentita solo per l’anno 2020. A decorrere dal 2021, i Comuni che sulla base dei dati 2020 si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie minime e massime individuate dal predetto decreto attuativo, assumono, come parametro soglia a cui fare riferimento nell’anno successivo, il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I Comuni che si collocano al di sopra del valore soglia superiore definito dal decreto attuativo 17 marzo 2020, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020
4) In base alle indicazioni della circolare relativa al DM in questione ed alla ratio del nuovo sistema di calcolo in argomento, deve essere considerato il personale assunto tramite l'art. 110 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e tramite convenzione ex art. 1, comma 124, Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).
4 agosto 2020 Eugenio De Carlo