Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Danno erariale se la retribuzione di risultato dei dirigenti è difforme dalla valutazione del Nucleo
Servizi Comunali Responsabilità amministrativaApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Danno erariale se la retribuzione di risultato dei dirigenti è difforme dalla valutazione del Nucleo.
Vincenzo Giannotti
La Corte dei conti della Lombardia (sentenza n.120/2020 – file allegato -) ha condannato per danno erariale il Presidente e il dirigente del Personale che hanno scelto di erogare il massimo della retribuzione di risultato di tutti i dirigenti, in difformità da quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione. I giudici contabili hanno, inoltre, stabilito che la prescrizione si interrompe al momento dei rilievi contenuti nella relazione del Ministero dell’Economia, a nulla rilevando la data di erogazione delle provvidenze.
La vicenda
Oggetto della controversia contabile ha riguardato l’intervenuta erogazione della retribuzione di risultato al personale dirigenziale di una Provincia. Per il Procuratore contabile si sarebbe assistito ad una erogazione illegittima, in quanto erogata “a pioggia” – importo massimo per ciascun dirigente - in assenza di effettiva valutazione e senza l’acquisizione delle risultanze dell’attività del Nucleo di Valutazione. Quest’ultimo, è stato chiamato ad istruire il procedimento, ma non lo avrebbe concluso formalmente con la sottoscrizione delle schede elaborate dall’Ufficio delle Risorse Umane e non ha, inoltre, formulato proposte all’organo di indirizzo politico, limitandosi a censurare il modus operandi dell’ente. A dire della Procura sarebbe stata posta in essere un’operazione vietata dall’ordinamento e sarebbe stato cagionato un ingente danno erariale, corrispondente all’intero ammontare delle retribuzioni di posizioni erogate in favore dei 18 dirigenti dell’ente. A propria difesa, il Presidente e il dirigente delle Risorse Umane, hanno eccepito in via preliminare la prescrizione dell’azione erariale per essere stati i pagamenti disposti oltre cinque anni dalla data del rinvio a giudizio. Nel merito, invece, hanno evidenziato come il procedimento si sarebbe sviluppato regolarmente in sede istruttoria interna e presso il Nucleo di Valutazione e sarebbe stato infine concluso tramite una decisione dell’organo di indirizzo politico (il Presidente della Provincia) che avrebbe tenuto conto dell’istruttoria ed avrebbe assunto una decisione motivata di innalzamento verso il massimo dell’indennità in ragione della particolare contingenza gestionale dell’anno 2011.
Le disposizioni contrattuali e legislative di riferimento
Il CCNL 23 dicembre del 1999 della dirigenza degli enti locali ha previsto che la retribuzione di risultato dei dirigenti sia scandita dai seguenti procedimenti: a) definizione dei criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato; b) preventiva definizione degli obiettivi annuali; c) positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione. Il sistema delineato dal contratto è coerente con le disposizioni legislative, il quale ha previsto in generale che l’indennità di risultato possa essere liquidata in favore dei dirigenti soltanto a seguito di un accertamento valutativo – previamente disciplinato dall’ente ed in ogni caso svolto da un organo terzo ed imparziale - in ordine al livello di raggiungimento degli obiettivi preventivamente fissati dall’amministrazione.
Le indicazioni del Collegio contabile
In via preliminare i giudici contabili lombardi non accolgono l’eccezione di prescrizione avanzata dai ricorrenti. Il codice di giustizia contabile, infatti, prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre altresì un evento dannoso avente i caratteri della concretezza, dell’attualità e della conoscibilità obiettiva da parte dell’amministrazione danneggiata, che può intervenire anche successivamente ad eventuali esborsi finanziari ed a prescindere da occultamenti dolosi del danno erariale. Nel caso di specie l’attività illecita è stata disvelata nei suoi precisi connotati dannosi soltanto a seguito dell’ispezione ministeriale del settembre 2013. Da quest’ultima data, quindi, il credito risarcitorio è stato rappresentato nella completezza dei suoi elementi ed abbia pertanto posto l’ente territoriale in grado di farlo concretamente valere.
Nel merito la Provincia, in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali, ha provveduto prima dell’attivazione del procedimento di valutazione del personale dirigenziale per l’anno 2011, a disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione, adottando in particolare un regolamento che ha previsto l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle attività gestionali.
Inoltre, il procedimento di valutazione dei dirigenti risulta attivato regolarmente con la predisposizione degli obiettivi gestionali, ma il Nucleo di Valutazione, istituzionalmente deputato a valutare l’operato dei dirigenti, ha sollevato una serie riserve sul procedimento e sulle schede di valutazione predisposte dal Settore Affari Generali e Risorse Umane.
Nei propri verbali, il Nucleo si è limitato ad una valutazione generale sulla estrema complessità dei meccanismi previsti dall’ordinamento dell’ente per la quantificazione del punteggio riferibile alle performance gestionali e dopo aver ritenuto di poter applicare, per l’esercizio 2011, il modello vigente già utilizzato nel 2010. In un successivo verbale, dopo aver ricevuto le schede del dirigente delle risorse umane riferiva di poter soltanto prendere atto delle eccellenti valutazioni presentate dall’ente per tutti i dirigenti, procedendo a formalizzare le criticità riscontrate in merito al procedimento di valutazione in corso di definizione. In definitiva, le schede contenenti i punteggi assegnati ai dirigenti non venivano sottoscritte dal Nucleo di Valutazione.
Il Presidente, procedeva alla sottoscrizione delle schede di valutazione dei dirigenti, assegnando un punteggio massimo a ciascun dirigente. A giustificazione di tale decisione il Presidente, sentito il dirigente delle Risorse Umane, affermava che l’anno 2011 era stato particolarmente complesso per le modifiche organizzative intervenute e precisava come tutti i avessero dato massima collaborazione e impegno portando al rispetto del patto di stabilità e al conseguimento degli obiettivi come riconosciuto dall’approvazione dello stato di attuazione dei programmi.
La responsabilità erariale
Precisate le norme contrattuali e legislative, il Presidente ha, con colpa grave, chiuso il procedimento valutativo dei dirigenti perfezionando un illecito amministrativo – contabile, annientando la valutazione dei dirigenti con l’attribuzione di un giudizio sfociato nel massimo punteggio attribuito a tutti i dirigenti, nonostante la competenza fosse intestata all’Organo esecutivo. In misura identica è la responsabilità del Dirigente delle Risorse Umane il quale, nonostante avesse partecipato attivamente alle precedenti fasi della procedura ed avesse interloquito direttamente con il Nucleo di Valutazione, recependo quindi in prima persona tutti i rilievi critici che erano stati rappresentati, nulla ha rilevato in ordine all’operazione che ha dato vita ad una inammissibile erogazione “a pioggia” dell’indennità di risultato. Per giurisprudenza contabile univoca, infatti, si è in presenza di una illecita erogazione del trattamento stipendiale accessorio in assenza di una differenziazione basata sull’analisi dei risultati gestionali.
Il danno erariale quantificato dalla Procura è stato, tuttavia, ridimensionato sia in merito al contributo causale del Segretario comunale, non evocato in giudizio, non avendo quest’ultimo rappresentato all’ente le criticità della definizione compiuta dal Presidente (in violazione dell’art.97, D.Lgs. n.267/2000 a mente del quale il Segretario è chiamato a svolgere la funzione di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa), sia per le disposizioni regolamentare che prevedono l’erogazione in presenza del raggiungimento almeno del 50% degli obiettivi assegnati che, nel caso di specie, risulterebbero raggiunti.
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