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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Ludopatia, illegittime le limitazioni all’orario delle sale gioco se non sono ben motivate
Servizi Comunali Tutela salute pubblicaLudopatia, illegittime le limitazioni all’orario delle sale gioco se non sono ben motivate
Approfondimento di Amedeo Di Filippo
È illegittima la deliberazione con cui il Consiglio Comunale, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, ha introdotto norme regolamentari in base alle quali l’uso degli apparecchi da gioco è consentito dalle ore 24.00 e le ore 10.00 antimeridiane. Lo afferma il Tar Umbria con la sentenza n. 343 del 29 luglio.
La ludopatia
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei gestori delle sale gioco deve essere idoneo al raggiungimento del fine pubblico cui è preordinato (criterio di idoneità), la sua adozione deve essere effettivamente necessaria a tal fine (criterio di necessarietà) tale da non incidere sulle situazioni giuridiche soggettive in misura superiore a quella indispensabile in relazione al fine stesso (criterio di adeguatezza o di proporzionalità in senso stretto).
Si può riassumere in questo passaggio il succo della sentenza n. 343 con cui il Tar Umbria ha dichiarato l’illegittimità di una delibera consiliare che ha compresso l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco. Ennesima di una lunga teoria di pronunce che però in genere hanno puntualmente dato ragione ai Comuni nella battaglia da questi ingaggiata per la prevenzione e il contrasto della ludopatia, che ingenti danni sta causando a larga parte della nostra società.
Il caso
Una società che gestisce sale giochi impugna la deliberazione con cui il Consiglio Comunale ha modificato e integrato il regolamento comunale per i giochi leciti, ritenendola illegittima e lesiva dei propri interessi nella parte in cui prevede che l’uso degli apparecchi da gioco sia consentito solo durante l’orario di funzionamento dell’attività in cui sono collocati e, in ogni caso, non nella fascia oraria compresa tra le ore 24:00 e le ore 10:00 antimeridiane.
Eccepisce che la limitazione dell’uso degli apparecchi sarebbe viziata per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, non essendo stata preceduta da un attento esame circa la sussistenza delle esigenze sociali, socio-sanitarie o relative al numero degli esercizi e degli apparecchi già installati, in riferimento al territorio comunale, tali da giustificare le restrizioni orarie previste dal regolamento.
Gli interessi in gioco
La tesi viene accolta dal Tar Umbria, che non intende mettere in discussione gli effetti dannosi della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, “tali da fare di quest’ultima una tra le più allarmanti patologie psichiatriche del tempo presente”, né la sussistenza in astratto del potere dell’amministrazione comunale di limitare dette attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Osserva, però, che si tratta pur sempre di attività lecite e lecitamente autorizzate, con conseguente giuridica rilevanza dell’interesse dei titolari alla remunerazione degli investimenti economici sostenuti, anche attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio. Per cui, il tema degli orari di apertura costituisce uno dei terreni nei quali i molteplici interessi (imprenditoriale, economico-finanziario, dell’ordine e della sicurezza, della quiete pubblica e della salute pubblica) necessitano di adeguata e attenta ponderazione onde evitare che il perseguimento di uno di essi conduca ad un sacrificio sproporzionato e perciò irragionevole degli altri.
L’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla consistenza dell’interesse confliggente con quello del gestore della sala gioco manca però nel caso di specie, considerato che l’atto impugnato non ha dato conto di approfondimenti sull’incidenza del fenomeno della ludopatia nel territorio comunale tali da far ritenere giustificata e proporzionata l’adozione di disposizioni limitative degli orari di uso degli apparecchi.
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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