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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
La legittimità delle procedure di nomina dell’OIV sono di competenza del giudice amministrativo
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Approfondimento di Vincenzo Giannotti
La questione posta all’attenzione dei giudici amministrativi ha riguardato la mancata nomina a Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione di una Azione Sanitaria Provinciale. Il caso di specie è estensibile anche agli enti locali che avessero scelto, in propria autonomia, di vincolarsi alle disposizioni sulla nomina degli OIV anziché ricorrere ai Nuclei di Valutazione o altri organismi similari. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (sentenza n.1319/2020), che ha rigettato il difetto di giurisdizione avanzato dall’ente sanitario, ha precisato che la competenza alla nomina deve essere attribuita al giudice amministrativo per espressa previsione dell’art. 14-bis d.lgs. n. 150 del 2009 il quale precisa che la nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione avvenga previa procedura selettiva pubblica. In questo caso, secondo il Collegio amministrativo di primo grado, sia la stessa legge, che ha insistito sulla necessaria “procedura selettiva”, sia l’avviso pubblico, che ha previsto un esame comparativo dei curriculum e il colloquio, la procedura di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione ha natura di valutazione comparativa, e dunque concorsuale, radicando la giurisdizione amministrativa e non di quella del giudice ordinario.
La vicenda
Una candidata ha partecipato ad una procedura selettiva per la nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione da parte di una Azienda Sanitaria Provinciale, ma non è stata nominata tra i componenti, benché la commissione di valutazione le avesse assegnato il punteggio più alto, motivando l’ente di aver operato la scelta dei componenti della commissione sulla base della rotazione degli stessi e scegliendo coloro i quali non avessero avuto alcun rapporto con l’Azienda Sanitaria Provinciale, così come previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020- 2022. A seguito delle dimissioni del Presidente, la scelta dell’ente ricadeva su uno dei componenti non avente i requisiti per lo svolgimento dell’incarico. Avverso la decisione dell’Ente, ha proposto ricorso la candidata estromessa, quale Presidente uscente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, deducendo l’illegittimità dell’operato amministrativo.
In confutazione della tesi della ricorrente, l’Ente ha evidenziato in via principale il difetto del giudice amministrativo adito, contestando che nel caso di specie si trattasse di procedura concorsuale.
La decisione del Collegio amministrativo
In merito alla contestata competenza della causa al giudice amministrativo, così come sollevata dall’amministrazione resistente, il Collegio amministrativo ha precisato come la procedura selettiva voluta dal legislatore radichi la competenza del giudice amministrativo (tra le tante TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 9 luglio 2015, n. 1190). Nel caso di specie, inoltre, non vi erano altri contro interessati, non avendo alcuno degli altri candidati i requisiti per lo svolgimento della carica di Presidente dell’organismo. Il Collegio amministrativo ha evidenziato, infatti, come l’art. 14-bis d.lgs. n. 150 del 2009 preveda che la nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione avvenga previa procedura selettiva pubblica, mentre la durata dell'incarico di componente dell'organismo è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. In tale cornice di riferimento risulta evidente come il piano anticorruzione dell’ente abbia natura recessiva rispetto all’aspettativa della candidata a vedersi rinnovato l’incarico. Nel caso di specie, inoltre, la ricorrente è l’unica candidata che possiede i requisiti per essere nominata presidente dell’organismo, sicché, essendo possibile la conferma dell’incarico, non vi era ragione dell’Ente per decidere in modo difforme.
Il ricorso, pertanto, è stato accolto con condanna dell’ente al pagamento delle spese di giustizia in ragione della soccombenza, con conseguente annullamento dei provvedimenti adottati dall’ente.
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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