Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Proroga dello stato di emergenza, le norme di interesse per gli enti locali

Servizi Comunali Tutela salute pubblica
di Di Filippo Amedeo
06 Agosto 2020

Proroga dello stato di emergenza, le norme di interesse per gli enti locali

Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio, è stato prorogato fino al prossimo 15 ottobre lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Sulla stessa Gazzetta trova pubblicazione il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, che proroga una serie di disposizioni dei precedenti decreti e alcuni termini correlati con lo stato di emergenza. Proponiamo una breve ricognizione sulle materie di interesse per gli enti locali.

Le misure

Una prima modifica riguarda l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 19/2020, al quale viene sostituita la data del 31 luglio con quella del 15 ottobre quale termine entro il quale possono essere adottate una o più misure tra quelle elencate al successivo comma 2. Tra queste: limitazione della circolazione delle persone; chiusura di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali; applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva; divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena; limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura; sospensione delle cerimonie civili e religiose; chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, ecc.; sospensione dei congressi; limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive, attività ludiche, ricreative, sportive e motorie; limitazione, riduzione o sospensione dei servizi di trasporto, dei servizi educativi e dei musei e altri istituti e luoghi della cultura; limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici pubblici; limitazione o sospensione di procedure concorsuali e selettive, attività commerciali, attività di somministrazione al pubblico e altre attività d'impresa o professionali, fiere e mercati.

Lo stesso viene disposto per l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 33/2020 a proposito delle misure contenute nell’art. 1, ma fatti salvi i diversi termini ivi previsti, per cui la proroga riguarda: divieto di mobilità alle persone sottoposte a quarantena e ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19; divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; possibilità per il Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; svolgimento delle funzioni religiose nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni; idem per le attività economiche, produttive e sociali, pena la sospensione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le proroghe

Vengono quindi disposte una serie di proroghe al 15 ottobre dei termini delle disposizioni legislative contenute nell’allegato 1 al D.L., in particolare al D.L. n. 18/2020:

- art. 16, commi 1 e 2, che impongono l’uso delle mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori e volontari;

- art. 39, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano una persona con disabilità nel proprio nucleo familiare hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile;

- art. 73, i consigli e le giunte degli enti locali possono riunirsi in videoconferenza;

e al D.L. n. 34/2020:

- art. 90, comma 1, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzate una situazione di maggiore rischiosità;

- art. 232, per gli interventi di edilizia scolastica gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto (comma 4); per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni, decorsi i quali il Ministero dell’Istruzione indice nei 3 giorni successivi apposita conferenza di servizi (comma 5).

Lavoro agile

Il D.L. n. 83/2020 prevede in ultimo che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, non sono modificati a seguito della proroga, per cui la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. Per il lavoro agile restano le specifiche disposizioni dettate dall’art. 263 del Decreto Rilancio, che impone alle amministrazioni, “fino al 31 dicembre 2020”, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Entro il 31 gennaio le amministrazioni sono inoltre tenute a redigere, sentite le organizzazioni sindacali, il “Piano organizzativo del lavoro agile” (POLA), quale sezione del Piano della performance, che individua le modalità attuative, prevedendo che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene, e definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.

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