Nomina Comitati Unici di Garanzia

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
04 Agosto 2020

Considerato che:

-la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità – ha approvato la nuova Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia ";

-nella suddetta direttiva si da atto che restano vigenti gli indirizzi forniti con la precedente direttiva del 4 marzo 2011 che non siano stati superati dagli aggiornamenti contenuti nella stessa. 

-con  la Direttiva del 4 marzo 2011 contenente le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”  si prevedeva a pag. 11 al punto 3.1.3 che il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti, e che nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra  i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane ;

Poiché in questo Ente di piccole dimensioni vi è pochissimo personale che può far parte del CUG, e tra questo vi è sicuramente il Responsabile del Settore Affari Generali, tra i cui compiti rientra la gestione delle risorse umane,

Si chiede di conoscere se la nomina del CUG può essere fatta dalla Giunta Comunale, previo espletamento di apposita procedura comparativa a cura del suddetto Responsabile del Settore Affari Generali e se quest'ultimo in tal caso ne possa far parte.

Risposta

La procedura, in base alle indicazioni della Funzione Pubblica e normative di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001, deve essere svolta dal responsabile del servizio che gestisce le risorse umane (anche amministratore, se titolare della responsabilità nei comuni sotto i 5.000 abitanti ai sensi dell’art. 53, comma 23, L.  388/2000 e ss.mm.), potendo dare la Giunta solo atti d’indirizzo. Si ritiene che stanti le finalità di garanzia proprie dell’organismo sussisterebbe una situazione di conflitto/incompatibilità se lo stesso responsabile ne facesse parte in quanto proprio la relativa azione amministrativa sarebbe sottoposta alle competenze del CUG.

Si suggerisce la valutazione di una forma di gestione associata dell’organismo tra più enti limitrofi in convenzione tra loro.

31 luglio 2020               Eugenio De Carlo

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