Trascrizione atto di unione civile costituito in altro comune tra un cittadino AIRE e uno straniero
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino italiano di origine senegalese (data di acquisto della cittadinanza italiana i .. .. ….), residente in questo Comune, presenta il proprio atto di matrimonio, tradotto e legalizzato, per la trascrizione nei registri dello stato civile.
Dall’esame del documento risulta quanto segue:
Alla luce di quanto sopra si chiede:
La fattispecie del matrimonio poligamico presenta sicuramente delle criticità. Partiamo dalla circostanza che, in applicazione dell’art. 28 della legge 218/1995, il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano è valido e trascrivibile in Italia se sono state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale di quello Stato.
A nulla rileva, quale elemento ostativo alla trascrivibilità la circostanza che la normativa straniera preveda, IN ASTRATTO, istituti – come la poligamia o il ripudio – contrari per il nostro paese all’ordine pubblico (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, Sent. 2 marzo 1999, n. 1739).
Non sarebbe invece trascrivibile il matrimonio, contratto all’estero dal cittadino italiano, che sia, IN CONCRETO, in contrasto con l’ordine pubblico, come quando, ad esempio, si tratti di un matrimonio poligamico (di persona già in precedenza sposata con altra) o successivo ad altro matrimonio sciolto per ripudio unilaterale.
Quanto sopra esposto è ciò che si evince dal Massimario per l’ufficiale di stato civile.
Tuttavia, occorre fare ulteriori riflessioni: un conto è il diritto alla poligamia, consentito secondo l’ordinamento dello Stato estero, altra cosa è l’esercizio reale di tale diritto, che si concretizza sposando effettivamente più donne.
Quindi, se la poligamia non fosse stata esercitata concretamente, non vi è motivo di rifiutare la trascrizione. Ma se anche così fosse avvenuto, ossia se anche per ipotesi l’interessato, ora divenuto italiano, avesse contratto all’estero più matrimoni ed avesse dunque esercitato la poligamia, se chiede la trascrizione di uno di tali matrimoni e non chiede la trascrizione degli altri, non appare ipotizzabile la legittimità del rifiuto.
In altri termini, finché non chiedesse il riconoscimento degli altri matrimoni, tali matrimoni sarebbero irrilevanti per il nostro ordinamento e resterebbero atti privi di conseguenze: alla luce di tale situazione, non possiamo impedirgli la trascrizione del primo matrimonio.
Ma anche se avesse già fatto trascrivere un matrimonio e, successivamente, volesse chiedere la trascrizione di un secondo matrimonio, troverebbe applicazione l’art. 117 c.c., con la conseguenza che l’ufficiale di stato civile dovrebbe trascrivere e procedere poi alla segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Quindi, il passaggio del Massimario richiamato in premessa avrebbe senso solamente se fosse presentata una richiesta di trascrivere più matrimoni: solamente in quel caso si potrebbe affermare che il cittadino ha realmente esercitato la poligamia e ne ha chiesto il riconoscimento e l’applicazione anche per il nostro ordinamento e solamente in tal caso emergerebbe la contrarietà all’ordine pubblico.
Pertanto, la mera affermazione del diritto alla poligamia comporta semplicemente l’obbligo di non farne menzione nella trascrizione per riassunto dell’atto di matrimonio.
In pratica, si procede alla trascrizione per riassunto dell’atto di matrimonio, tralasciando le indicazioni relative alla poligamia.
Per quanto concerne il regime patrimoniale, questo deve essere riportato a margine.
Quanto alla data del matrimonio, dovrebbe trattarsi di una constatazione tardiva di matrimonio, fattispecie che nel nostro ordinamento non esiste; in sostanza il matrimonio deve essere convalidato da un ufficiale di stato civile alla presenza dei due sposi. Tuttavia, l’unico soggetto che può dare conferma della validità formale e della data corretta in cui sorge il vincolo coniugale è il consolato italiano all’estero, che conosce le regole “locali”.
29 luglio 2020 Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
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