Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiSi chiede quale sia l'aliquota iva da applicare per il servizio di gestione casa di riposo.
Vige il regime di esenzione IVA per le case di riposo per anziani o si applica l'aliquota agevolata del 5% come ci ha sempre fatturato la ditta affidataria?
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 221/2019 (file allegato), “L'articolo 10, n. 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone l'esenzione dall'IVA, tra le altre, delle “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”. Tale norma, come più volte ribadito nella prassi, ha natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica alle prestazioni ivi indicate non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua (cfr., tra le altre, risoluzione 8 gennaio 2002, n. 1/E; 16 marzo 2004, n. 39/E; 9 aprile 2004, n. 60/E; 25 novembre 2005, n. 164/E). In vari documenti di prassi è stato, inoltre, precisato che l’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture ivi indicate e che a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell'ipotesi in cui caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo (cfr. risoluzione 8 gennaio 2002, n. 1/E e risoluzione 16 marzo2004, n. 39/E). In particolare, come specificato nella risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004, tale ipotesi, ad esempio, si verifica nel caso in cui la titolarità del servizio rimane in capo al soggetto appaltante che svolge esclusivamente un’attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo”.
Da una verifica recente, non risultano novità normative o di prassi sull’argomento: di conseguenza, deve applicarsi il regime dell’esenzione IVA.
Per quanto attiene la scelta della ditta affidataria di applicare l’aliquota del 5%, pare opportuno evidenziare che tale aliquota agevolata è applicabile dalle cooperative sociali e dai loro consorzi alle prestazioni sanitarie, assistenziali ed educative rese da detti soggetti (art. 1, comma 960, Legge n. 208/2015). Nel caso oggetto del quesito, però, salvo errori di interpretazione, non siamo dinanzi a singole prestazioni rese da cooperative ma alla gestione complessiva di una casa di riposo da parte di una ditta: conseguentemente, a nostro avviso, viene a trovare conferma la soluzione dell’esenzione IVA.
In ogni caso, anche per il futuro, potrebbe essere utile un confronto fra il Comune e la ditta affidataria per affrontare la problematica e chiarire la scelta, evitando operazioni che potrebbero determinare errori operativi.
29 luglio 2020 Mario Petrulli
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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