Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Eccedenza di personale. La corretta procedura delineata dalla Cassazione

Servizi Comunali Dotazione organica
di Giannotti Vincenzo
30 Luglio 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                         

Eccedenza di personale. La corretta procedura delineata dalla Cassazione.

Vincenzo Giannotti

La Corte di Cassazione (sentenza n.14813/2020) nel respingere il ricorso del dipendente posto in eccedenza ha avuto modo ed occasione di precisare il corretto iter dell’eccedenza del personale ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 165/2001.

Il corretto iter di eccedenza di personale

La disposizione dell’art.33 del d.lgs. 165/01 scandisce la disciplina delle eccedenze di personale presso le pubbliche amministrazioni. E’ stato a tal fine affermato che il testo dell’art.33 del d.lgs. n. 165/2001 sia stato integralmente riscritto dal legislatore che, con l'art. 16 della legge n.183 del 2011, nell'intento di snellire e di semplificare la procedura, ha, da un lato, dettato una disciplina unitaria, applicabile ad ogni ipotesi di eccedenza, quale che sia la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavoratori interessati; dall'altro ha limitato gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche e ristretto i margini di intervento delle organizzazioni sindacali nonché l'autonomia dell'ente nella scelta delle misure da adottare per ridurre l'eccedenza, indicate dallo stesso legislatore e ordinate in una scala progressiva, che privilegia il ricorso allo strumento previsto dall'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, e consente il collocamento in disponibilità, con le conseguenze previste dall'art. 33, comma 8, e dall'art. 34, solo qualora non siano possibili il prepensionamento ed il riassorbimento del personale eccedente nella stessa amministrazione o presso altri enti pubblici. In particolare, i processi di riorganizzazione degli uffici che comportino individuazione di esuberi devono essere preceduti dall'informazione alle organizzazioni sindacali e dall'esame congiunto con le stesse sui criteri per l'individuazione degli esuberi, esame imposto dall'art. 2 del richiamato d I. n. 95 del 2012 anche per le procedure da avviare per ridurre le dotazioni organiche nei termini indicati dallo stesso art. 2, comma 1.

Il comma 11 dell'art. 2, del d.l. 95 del 2012, ha stabilito che per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del d. Igs. n. 165 del 2001, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, alcune procedure e misure indicate in ordine di priorità, tra le quali, la prima è la seguente:

  • (lett. a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31/12/2016 dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.

Secondo la Cassazione, il legislatore ha, quindi, espressamente previsto che si applica, senza necessità di motivazione, l'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008. In altri termini, l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 101 del 2013, ha chiarito che l'art. 2, comma 11, lettera a), del d.l. n. 95 del 2012, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

La mancata motivazione dell’atto risolutivo

Effettuate le sopra indicate premesse da parte della Cassazione sull’iter previsto per la ricollocazione del personale eccedentario, la doglianza del dipendente che, avendo raggiunto l’età pensionabile si è visto collocare in eccedenza, per essere poi collocato a riposo senza motivazione, non è stata considerata fondata. La Cassazione, infatti, già con la sentenza n.24583/2017 ha avuto modo di chiarire che l’esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro, per il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima, deve essere motivato, in quanto è attraverso la motivazione che l'Amministrazione esplicita le ragioni organizzative sottese all'adozione dell'atto di risoluzione e lo rende rispondente che deve costantemente orientare l’azione amministrativa. Mentre, il recesso intimato in data successiva all’entrata in vigore dell’art.16 del d.l. 87/2011 non necessità di ulteriore motivazione, qualora sia preceduto dall’adozione dell’atto generale di organizzazione interna, come nel caso di specie. In merito al criterio di scelta è lo stesso legislatore ad indicare la via preferenziale nel collocamento a riposo del dipendente che abbia raggiunto l’età pensionabile. 

Il ricorso del dipendente, che aveva già subito un rigetto dal tribunale e dalla Corte di appello, è stato considerato infondato e come tale respinto.

28 luglio 2020

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