Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
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Reddito di cittadinanza, l’INPS spiega le modalità di attuazione delle decurtazioni
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione socialeApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Reddito di cittadinanza, l’INPS spiega le modalità di attuazione delle decurtazioni
Amedeo Di Filippo
Col Messaggio n. 2975 del 28 luglio (nel file allegato) l’INPS illustra le modalità di attuazione delle decurtazioni al Reddito e alla Pensione di cittadinanza che si applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2020.
Le disposizioni
Mediante il D.M. 2 marzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 giugno, il Ministero del lavoro ha adottato le tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dando attuazione all’art. 3 del D.L. n. 4/2019. Il D.M. prevede due tipologie di decurtazioni: quella mensile, disposta nei limiti del 20% nella mensilità successiva e calcolata confrontando il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese col valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese; e quella semestrale, disposta a seguito della verifica in ciascun semestre di erogazione e che incide sull’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato.
Le suddette modalità di calcolo si applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ma in sede di prima applicazione, per i benefici in corso di erogazione al momento dell’entrata in vigore del decreto, il semestre di erogazione del beneficio è individuato a partire dalla prima erogazione utile successiva all’entrata in vigore. In relazione a questo aspetto, l’INPS ora illustra le specifiche modalità di attuazione delle decurtazioni.
Le decurtazioni
Per quanto concerne la decurtazione mensile, l’ammontare del beneficio non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, effettuando il confronto tra il saldo disponibile sulla Carta Rdc nell’ultimo giorno di ciascun mese e il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel mese. Se il saldo è superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato tenendo conto di due diversi limiti: il limite massimo dell’importo sottratto non può superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso; la decurtazione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
Circa la decurtazione semestrale, nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. Anche in questo caso la decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
Sospensione e cessazione
In caso di interruzione o sospensione nell’erogazione del beneficio, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore provvede alla disattivazione della Carta indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.
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