Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl Comune ha già approvato in Consiglio Comunale il Rendiconto di Gestione 2019. Nei prossimi giorni andrà ad approvare il Bilancio di Previsione 2020-2022 nel quale schema, ha previsto, in entrata, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione 2019 approvato, sia per a parte libera, per la parte destinata agli investimenti, e che, per la parte vincolata da vincoli derivanti da principi contabili (nel dettaglio derivante dal salario accessorio 2019 che sarà distribuito nel corso del 2020 a seguito della stipula del contratto decentrato integrativo per l’anno 2019).
In merito all’elaborazione della Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto 2019, da allegare al Bilancio 2020, si chiede se, essendo stato approvato il Rendiconto 2019 prima del Bilancio di Previsione 2020-2022, la stessa va compilata con gli stessi dati del prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione 2019 – Allegato a) del Risultato di amministrazione, già approvato in Consiglio.
Inoltre, anche se gli allegati sugli elenchi analitici delle risorse accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione presunto, saranno obbligatori a partire dal triennio 2021/2023, per la quota vincolata del risultato di amministrazione 2019 accertato applicata al Bilancio 2020, è necessario compilare l’allegato a/2 (elenco analitico delle risorse vincolate del risultato di amministrazione presunto 2019) alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto?
Essendo stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019, il risultato di amministrazione di tale esercizio non è più presunto, ma risulta definitivamente accertato a seguito della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto stesso (art. 186, comma 1, del TUEL): conseguentemente la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, da allegare al bilancio 2020-2022, va compilata riportando gli stessi dati del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto 2019.
Per quanto concerne i nuovi allegati a/1, a/2 e a/3, la loro compilazione è obbligatoria solamente per le quote che il bilancio prevede di utilizzare, ed in ogni caso a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023, come espressamente dispone il comma 2 dell’articolo 6 del decreto adottato in data 1° agosto 2019 dal MEF di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.d. undicesimo decreto correttivo), con il quale sono state approvati gli allegati suddetti; si tenga comunque conto che, stante la avvenuta approvazione del rendiconto 2019, l'eventuale compilazione di tali allegati, non obbligatoria per quest'anno ma comunque possibile, esporrà gli stessi dati già presenti nei corrispondenti modelli allegati al rendiconto.
27 luglio 2020 Ennio Braccioni
presentata dal dott. Giustino Goduti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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