Refusione spese parte soccombente ex artt. 91 e 93 del cpc

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
28 Luglio 2020

Il Tribunale ha disposto che il Comune costituisca un fondo spese per il CTU (incarico dato dal Tribunale stesso); secondo la circolare 9/E del 7.05.2018 dell'Agenzia delle Entrate, il professionista deve emettere fattura elettronica intestata all'Amministrazione Giudiziaria evidenziando che il debitore è però il Comune.

Il professionista ci ha inoltrato una nota spese cartacea per effettuare il pagamento; la domanda è la seguente: come possiamo liquidare tale nota effettuando la ritenuta d'acconto IRPEF atteso che il documento non e' intestato al Comune? Ovvero, è corretto agire come sostituto d'imposta visto che la fattura elettronica verrà emessa al Tribunale? Si chiede come procedere in merito.

Risposta

Trattasi di refusione delle spese parte soccombente di cui agli artt. 91 e 93 del cpc.

Il CTU emetterà fattura nei confronti dell’amministrazione giudiziaria quale committente del servizio ed esibirà un documento non fiscale con il dettaglio degli importi nei confronti della parte soccombente, la quale è obbligata a liquidare l’importo a titolo di “oneri da sentenze sfavorevoli” ed effettuare il versamento della ritenuta di acconto nei confronti del CTU rappresentando, in tal senso, il sostituto di imposta, che dovrà certificare l’avvenuto versamento della ritenuta con CU.

Sebbene tra il comune e il CTU non esista un rapporto diretto d’opera professionale, il comune quale parte soccombente è tenuto a versare quanto indicato nella sentenza che ha riconosciuto la soccombenza che, in questo caso, rappresenta un titolo esecutivo ed una obbligazione giuridicamente perfezionata; la distrazione delle spese contenuta nella citata sentenza o decreto del Tribunale, costituisce atto con il quale si attesta che la liquidazione delle somme avviene per opera del Comune che, pertanto, si comporta come sostituto di imposta nei confronti del Professionista sebbene con questi non abbia avuto alcun rapporto di mandato o di prestazione d’opera.

23 luglio 2020               Mario Petrulli

 

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