Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti
QuesitiAlla luce delle ultime novità di rinvio della delibera degli equilibri, si richiede quanto segue:
- non dovendo fare alcuna variazione in quanto tra l'altro già fatta, diventa facoltativo fare o non fare la delibera di Assestamento a luglio?
- Nel caso in cui l'Ente abbia bisogno di applicare l'avanzo 2019 con variazione di bilancio, è corretto non fare l'assestamento e nel contempo fare una variazione in Giunta di applicazione dell'Avanzo 2019 da ratificare poi entro 60 gg in Consiglio?
Quanto alla prima parte del quesito, il rinvio degli equilibri al 30/9 è arrivato con la conversione in legge del DL Rilancio.
Il testo emendato è il seguente:
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021».
Il comma 8 dell'art. 175 del TUEL, però, recita:
(...) "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio."
Di fatto l’assestamento è la principale variazione di bilancio, quella con cui controlli anche quanto evidenziato.
Così l’emendamento è risultato incompleto, perché hanno spostato gli equilibri ma non l’assestamento che comporta comunque un controllo di tutte le voci di entrata e di uscita, ... al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Resta qui opportuno sottolineare per completezza che il testo non supera comunque neanche un eventuale diverso termine previsto in regolamento di contabilità.
Più che una effettiva facoltatività, è opportuno sottolineare che l’assestamento è un termine “ordinatorio” (in assenza di sanzioni) e non perentorio come gli equilibri.
Quanto al secondo quesito, ripreso quanto già detto per il primo punto (pertanto nell’assenza di una necessità stretta di procedere con l’assestamento), si ritiene possibile andare in giunta ad applicare avanzo solo in caso di urgenza motivata, in stretta aderenza a quanto previsto dall’art. 175 c. 4 del TUEL:
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
Se si intende applicare avanzo libero, va rispettato l’art. 187 del TUEL (in particolare commi 2 e 3-bis), salvo il caso previsto dall’art. 109 del DL 18/2020.
24 luglio 2020 Marco Allegretti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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