Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

L’individuazione, i compiti di regolare tenuta delle liste elettorali e profili di responsabilità dell’Ufficiale Elettorale.

Servizi Comunali Liste elettorali Responsabilità amministrativa
di Leopizzi Giuseppe di Marzo Raffaele
25 Luglio 2020

Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo                                                 

L’individuazione, i compiti di regolare tenuta delle liste elettorali e profili di responsabilità dell’Ufficiale Elettorale.

Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

 

  1. Premessa
     

Al Responsabile dell’Ufficio elettorale sono assegnate, ope legis, le funzioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali; esercitando tali funzioni, agisce come Ufficiale Elettorale. L’introduzione di questa figura da parte del legislatore si colloca nell’ottica del risparmio di risorse economiche e umane e dello snellimento e della semplificazione dei procedimenti elettorali in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali. Si è deciso, invece, di attribuire tali funzioni ad un organo burocratico che deriva direttamente dalla legge. Da ciò si può dedurre che lo stesso legislatore abbia ritenuto opportuno e funzionale assegnare queste competenze di natura prettamente gestionale al responsabile dell’Ufficio Elettorale[1].

Appare necessario rammentare che per i Comuni ove la figura di Ufficiale Elettorale non coincide con quella di Responsabile dell’Ufficio può presentarsi qualche difficoltà nell’individuazione. In questo caso, si dovrà intervenire sul Regolamento degli Uffici e dei Servizi (art. 48 del T.U. 267/2000) in cui prevedere e individuare questa figura. Altresì, si ritiene opportuno, per assicurare la continuità del servizio, individuare in sede di adeguamento e rivisitazione del Regolamento, il funzionario o impiegato, che in assenza del Responsabile, lo sostituisca e adempia a tutte le incombenze previste per legge.

L’individuazione del «Responsabile del Servizio elettorale», cui affidare le funzioni, deve essere “coniugata” con la scelta di chi conosce in modo approfondito il servizio elettorale. Non può essere nominato «Responsabile del Servizio elettorale» chi non conosce affatto questo Servizio; sarebbe oltremodo rischioso.

 

 

  1. Il “peso” degli adempimenti incombenti al Responsabile dell’Ufficio Elettorale
     

L’articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in combinato disposto con l’articolo 4 bis, comma 2, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223[2], stabilisce che compete al Responsabile dell’Ufficio Elettorale, che agisce in veste di Ufficiale Elettorale, non solo la responsabilità del la tenuta e dell’aggiornamento delle liste elettorali, ma anche quella di adempiere ad altri funzioni e compiti previsti sia dallo stesso Testo Unico, che da leggi speciali aventi a riferimento la materia elettorale. Nella individuazione delle attribuzioni dell’Ufficiale elettorale, infatti, occorre tenere conto di quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 26 della legge 340 del 2000, secondo il quale «in tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione Elettorale Comunale, tale riferimento si intende all’Ufficiale Elettorale».

L’Ufficiale Elettorale, pertanto, è competente non solo per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali (artt. 16, 18-33, T.U. 223/1989), ma, altresì, per la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e per la compilazione delle liste di sezione (artt. 34-41 dello stesso Testo Unico).

L’Ufficiale Elettorale deve ritenersi competente, anche ai fini dell’espressione del parere al Sindaco, in ordine all’iscrizione, entro il mese di febbraio di ogni anno, ed all’aggiornamento, entro il mese di ottobre, dell’albo dei cittadini, iscritti nelle liste elettorali, idonei all’ufficio di Presidente di seggio (art. 1, commi 5 ed 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto, come più volte ribadito, è minuziosamente e rigidamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. I comportamenti da tenere  relativi alla regolare tenuta delle liste elettorali sono descritti dagli artt. 54-58 del menzionato  DPR. Il Responsabile dell’ufficio elettorale provvede alla revisione dinamica delle liste elettorali  operando prima le cancellazioni e, poi, in una seconda tornata, alle eventuali iscrizioni. In caso di elezioni è inoltre prevista una c.d. “revisione dinamica straordinaria”, da eseguire sempre in due distinte tornate (prima le cancellazioni e poi le iscrizioni), la prima tornata al 48° giorno, la seconda al 45° giorno antecedente le consultazioni.

 

 

  1. La “responsabilità” del Responsabile dell’Ufficio Elettorale
     

Come innanzi detto, i comportamenti da tenere  relativi alla regolare tenuta delle liste elettorali sono descritti dagli artt. 54-58 del D.P.R. 223/1967. Le disposizioni prescrivono compiutamente il fatto vietato dalla legge che, in alcuni casi insieme all’elemento soggettivo (dolo), potrà concorrere a configurare le fattispecie previste. Ciò lascia intendere che il D.P.R. 223/1967 qualifica la corretta tenuta delle liste quale attività piuttosto sensibile, individuabile ad elevato rischio corruzione.

L’appendice normativa in parola è fissata nel Titolo VI del D.P.R. 223/1967, derubricato “Disposizioni penali”:

  • Art. 54: «Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie,nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l’affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con l’ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. Se  l’omissione  è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000».
  • Art. 55: «Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di  cui  all’art.  6, punito con l’ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. Se  il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000».
  • Art. 56 : «Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000. Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque  sottrae  od  altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali».
  • Art. 57: «Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l’altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un’iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d’uno o più cittadini è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000. Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale».
  • Infine, gli artt. 58 («Chiunque  proponga,  a termini dell’art. 42, un’impugnativa avverso le  decisioni  della  Commissione  elettorale  mandamentale  o  delle Sottocommissioni,  o  per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000. La  condanna  è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l’impugnativa»); 59 («Chiunque,  contrariamente  alle  disposizioni della presente legge, rifiuta  di  pubblicare  ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi  e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con  la  reclusione  sino  a sei mesi e con la multa, da lire 1.000 a lire 5.000») prevedono ipotesi residuali relative. Altresì, l’art. 60 pone una chiosa da tenere in debita considerazione laddove precisa: «Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice  applicata  la  pena  della  reclusione,   importano   sempre l’interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di  due  e non superiore a cinque anni. Il giudice può ordinare, in  ogni  caso,  la  pubblicazione  della sentenza di condanna. Resta sempre salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in  altre  leggi  per  i  reati  non  previsti  dalla presente legge. Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell’art.  487  del  Codice  di  procedura  penale,  relative  alla sospensione condizionale  della  pena,  e  alla  non  menzione  della condanna nel certificato del casellario giudiziale».
     
     
  1. Sulla “formazione” del corpo elettorale  e le correlate responsabilità 
     
    La varietà delle modalità in cui possono concretizzarsi le ipotesi di alterazione dei risultati elettorali è nota: «nel quadro dei reati elettorali – locuzione ellittica con la quale si intendono tutte le violazioni di norme penalmente sanzionate che concernono le diverse fasi e le diverse operazioni elettorali – esistono disposizioni di carattere generale e previsioni specifiche, cosicché possono distinguersi le seguenti categorie: a) ipotesi generali di reato; b) reati concernenti la formazione delle liste ed altri atti elettorali; c) reati riguardanti l’esercizio del diritto elettorale; d) reati relativi alla genuinità ed alla esattezza dei risultati elettorali; e) reati concernenti la propaganda elettorale»[3].
    Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale svolge (ovviamente) un ruolo chiave, al punto da poter – al verificarsi di ipotesi fraudolente – addirittura condizionare le stesse consultazioni elettorali qualora dovessero presentarsi delle manomissioni e/o gravi omissioni (ad esempio con gli aggiornamenti delle liste elettorali, ovvero con inserimenti  e cancellazioni di elettori). Del resto, l’art. 2 comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in combinato disposto con l’articolo 4 bis, comma 2, del D.P.R. 223/1967, stabilisce che compete al responsabile dell’Ufficio Elettorale (nelle funzioni di Ufficiale Elettorale) la responsabilità della tenuta e dell’aggiornamento delle liste elettorali ( ma anche quella di adempiere a tutti gli incombenti previsti dal medesimo T.U., leggi speciali, ecc. che abbiano riferimento alla materia elettorale; quindi: aggiornamento liste, ripartizione del Comune in sezioni, compilazioni liste di sezione)[4]. A prescindere dalla responsabilità che grava sull’Ufficiale Elettorale in quanto legato ad un rapporto di lavoro con la P.A., dovrebbe considerasi similmente esposto, talché le sue funzioni sono prodromiche, alla “maggiore responsabilità” se, con la sua intermediazione, concorra all'ammissione al voto di chi non ha  diritto, od alla esclusione di chi lo  può esercitare (benché primariamente riferita all’Ufficio di sezione (Presidente, scrutatori) – la previsione è contenuta all’art. 95 del D.P.R. 570/1960). Sempre ragionando per ipotesi similari, , egli potrebbe essere chiamato a rispondere qualora sia incorso nella falsificazione di un atto, magari astrattamente idoneo a compromettere la regolare attestazione del vero. Non a caso, la plurioffensività dei reati (che possono intendersi correlati alle funzioni svolte in materia elettorale)  è testimoniata anche dalla particolare legittimazione che compete ad ogni singolo elettore il quale, oltre ad avere la facoltà di promuovere l’azione penale (ma qui siamo sempre nelle ipotesi previste del D.P.R. 570/1960), può costituirsi, in qualità di persona offesa, parte civile nei derivanti processi e può, altresì, opporsi alla eventuale richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. 
    21 luglio 2020
 

[1] C.D. Zacà, Gli attori del procedimento elettorale. Responsabile dell’Ufficio Elettorale, Commissione Elettorale Comunale, Commissione Elettorale Circondariale, in Quaderni di paweb (www.paweb.it), n. 8, ottobre 2018, 5 ss.

[2] In Gazz. Uff., 28 aprile, n. 106 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (T.U. ELETTORATO ATTIVO). Esso è stato ripetutamente adeguato, modificato ed integrato e da ultimo interessato anche dalla legge finanziaria 2008.

[3] M. Mazzanti, Reati elettorali, (voce), in Enc. Dir., XIV vol., Milano, 1965, 794.

[4] D. Zacà, op. cit, spec. 10; altresì, l’A. chiarisce le altre competenze dell’ufficiale Elettorale: parere sull’aggiornamento dell’albo dei cittadini idonei all’ufficio di Presidente; tenuta liste elettorali. 

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