Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’individuazione, i compiti di regolare tenuta delle liste elettorali e profili di responsabilità dell’Ufficiale Elettorale.
Servizi Comunali Liste elettorali Responsabilità amministrativaApprofondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
L’individuazione, i compiti di regolare tenuta delle liste elettorali e profili di responsabilità dell’Ufficiale Elettorale.
Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
Al Responsabile dell’Ufficio elettorale sono assegnate, ope legis, le funzioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali; esercitando tali funzioni, agisce come Ufficiale Elettorale. L’introduzione di questa figura da parte del legislatore si colloca nell’ottica del risparmio di risorse economiche e umane e dello snellimento e della semplificazione dei procedimenti elettorali in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali. Si è deciso, invece, di attribuire tali funzioni ad un organo burocratico che deriva direttamente dalla legge. Da ciò si può dedurre che lo stesso legislatore abbia ritenuto opportuno e funzionale assegnare queste competenze di natura prettamente gestionale al responsabile dell’Ufficio Elettorale[1].
Appare necessario rammentare che per i Comuni ove la figura di Ufficiale Elettorale non coincide con quella di Responsabile dell’Ufficio può presentarsi qualche difficoltà nell’individuazione. In questo caso, si dovrà intervenire sul Regolamento degli Uffici e dei Servizi (art. 48 del T.U. 267/2000) in cui prevedere e individuare questa figura. Altresì, si ritiene opportuno, per assicurare la continuità del servizio, individuare in sede di adeguamento e rivisitazione del Regolamento, il funzionario o impiegato, che in assenza del Responsabile, lo sostituisca e adempia a tutte le incombenze previste per legge.
L’individuazione del «Responsabile del Servizio elettorale», cui affidare le funzioni, deve essere “coniugata” con la scelta di chi conosce in modo approfondito il servizio elettorale. Non può essere nominato «Responsabile del Servizio elettorale» chi non conosce affatto questo Servizio; sarebbe oltremodo rischioso.
L’articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in combinato disposto con l’articolo 4 bis, comma 2, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223[2], stabilisce che compete al Responsabile dell’Ufficio Elettorale, che agisce in veste di Ufficiale Elettorale, non solo la responsabilità del la tenuta e dell’aggiornamento delle liste elettorali, ma anche quella di adempiere ad altri funzioni e compiti previsti sia dallo stesso Testo Unico, che da leggi speciali aventi a riferimento la materia elettorale. Nella individuazione delle attribuzioni dell’Ufficiale elettorale, infatti, occorre tenere conto di quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 26 della legge 340 del 2000, secondo il quale «in tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione Elettorale Comunale, tale riferimento si intende all’Ufficiale Elettorale».
L’Ufficiale Elettorale, pertanto, è competente non solo per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali (artt. 16, 18-33, T.U. 223/1989), ma, altresì, per la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e per la compilazione delle liste di sezione (artt. 34-41 dello stesso Testo Unico).
L’Ufficiale Elettorale deve ritenersi competente, anche ai fini dell’espressione del parere al Sindaco, in ordine all’iscrizione, entro il mese di febbraio di ogni anno, ed all’aggiornamento, entro il mese di ottobre, dell’albo dei cittadini, iscritti nelle liste elettorali, idonei all’ufficio di Presidente di seggio (art. 1, commi 5 ed 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53).
La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto, come più volte ribadito, è minuziosamente e rigidamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. I comportamenti da tenere relativi alla regolare tenuta delle liste elettorali sono descritti dagli artt. 54-58 del menzionato DPR. Il Responsabile dell’ufficio elettorale provvede alla revisione dinamica delle liste elettorali operando prima le cancellazioni e, poi, in una seconda tornata, alle eventuali iscrizioni. In caso di elezioni è inoltre prevista una c.d. “revisione dinamica straordinaria”, da eseguire sempre in due distinte tornate (prima le cancellazioni e poi le iscrizioni), la prima tornata al 48° giorno, la seconda al 45° giorno antecedente le consultazioni.
Come innanzi detto, i comportamenti da tenere relativi alla regolare tenuta delle liste elettorali sono descritti dagli artt. 54-58 del D.P.R. 223/1967. Le disposizioni prescrivono compiutamente il fatto vietato dalla legge che, in alcuni casi insieme all’elemento soggettivo (dolo), potrà concorrere a configurare le fattispecie previste. Ciò lascia intendere che il D.P.R. 223/1967 qualifica la corretta tenuta delle liste quale attività piuttosto sensibile, individuabile ad elevato rischio corruzione.
L’appendice normativa in parola è fissata nel Titolo VI del D.P.R. 223/1967, derubricato “Disposizioni penali”:
[1] C.D. Zacà, Gli attori del procedimento elettorale. Responsabile dell’Ufficio Elettorale, Commissione Elettorale Comunale, Commissione Elettorale Circondariale, in Quaderni di paweb (www.paweb.it), n. 8, ottobre 2018, 5 ss.
[2] In Gazz. Uff., 28 aprile, n. 106 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (T.U. ELETTORATO ATTIVO). Esso è stato ripetutamente adeguato, modificato ed integrato e da ultimo interessato anche dalla legge finanziaria 2008.
[3] M. Mazzanti, Reati elettorali, (voce), in Enc. Dir., XIV vol., Milano, 1965, 794.
[4] D. Zacà, op. cit, spec. 10; altresì, l’A. chiarisce le altre competenze dell’ufficiale Elettorale: parere sull’aggiornamento dell’albo dei cittadini idonei all’ufficio di Presidente; tenuta liste elettorali.
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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