Aggiornamento dati di nascita

Risposta del dott. Pietro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Pietro
24 Luglio 2020

Con la presente sono a chiedere se possibile aggiornare i dati di nascita (nello specifico il comune estero di nascita) a cittadina Venezuelana in possesso di permesso di soggiorno e di passaporto ormai scaduti.

L'inserimento in Anagrafe deve essere stato effettuato con un comune di nascita a mio parere formalmente errato.

Risposta

Il tenore del quesito mi fa ritenere che l’Ufficiale di Anagrafe ha riscontrato una discrasia fra i dati contenuti nel passaporto scaduto di una Cittadina venezuelana e quanto riscontrato nella scheda anagrafica, si presume a seguito di trasferimento da altro Comune, dove sarebbe stato commesso l’ipotizzato errore di trascrizione.

 La norma di riferimento è l’art. 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 -Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente-  il quale al primo comma espressamente prevede che chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13), comma 1, lettera a) (trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente (passaporto diplomatico, libretto di navigazione, documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree Civili per l'esercizio delle loro attività, lasciapassare delle Nazioni Unite, ecc.).

Nei casi, sempre molto frequenti, di variazione di generalità di cittadini stranieri, l'obiettivo dell'Ufficiale d'Anagrafe deve essere sempre quello di registrare il dato esatto, come documentato dal Paese di provenienza, e al contempo garantire la continuità del dato anagrafico.                                                               

Se la verifica, che potrà essere effettuata dall'Ufficiale d'Anagrafe dall'incrocio di varie fonti documentali (passaporti, permessi di soggiorno, carte di identità, ecc.) consente ragionevolmente di collegare la nuova identità alla vecchia, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà immediatamente alla variazione anagrafica con provvedimento d'ufficio.

La modifica di tali elementi identificativi (cognome, nome, data e luogo di nascita), per coerenza, dovrà essere eventualmente riportata anche negli atti dello Stato Civile in cui compare quella persona, per far sì che la certificazione (di Stato Civile e di Anagrafe) riporti sempre il dato esatto.                                                                                                         Nell’ipotesi in cui vi fosse difformità nei dati tra documenti identificativi relativi alla medesima persona (come nel caso di passaporti e/o carta d'identità straniera valida per l'espatrio, e certificato di nascita o altra documentazione di Stato Civile), o nel caso in cui il cittadino presenti un passaporto con dati difformi da quelli precedentemente documentati all'Anagrafe, o in tutti quei casi in cui non sia possibile definire con precisione, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio Anagrafe, quale sia il dato corretto,  quello presente in Anagrafe non verrà modificato, se non previa presentazione di un'attestazione consolare, o altra documentazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, che definisca con chiarezza quale sia il dato anagrafico corretto

Nelle ipotesi in cui il cittadino straniero, già iscritto nell’Anagrafe del Comune ha  subìto una variazione del nome e/o del cognome, ovvero una modifica del luogo e/o della data di nascita, per effetto di una disposizione del proprio Stato di appartenenza o, più semplicemente, perché al momento del rilascio del passaporto le generalità del cittadino sono state  indicate in maniera anche lievemente diversa (ad esempio è stato adottato un diverso criterio di traslitterazione dalla lingua d’origine) deve essere presentata da parte del cittadino stesso, apposita richiesta di aggiornamento della banca dati anagrafica.                                                                                                                 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • passaporto per cittadini non appartenenti all’Unione Europea da cui si rilevino le nuove generalità;
  • attestazione consolare legalizzata;
  • qualunque altro documento ritenuto utile allo scopo.

Compete all’Ufficiale d’Anagrafe la valutazione circa la sufficienza e la completezza della documentazione esibita; non gli compete, invece, il potere di sindacare il contenuto della documentazione.                                                     

L’Ufficiale d’Anagrafe dopo avere esaminato la completezza della documentazione provvede ad adottare il provvedimento di rettifica col quale disporrà l’aggiornamento della banca dati anagrafica e provvederà a comunicare l’avvenuta variazione all’autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del T.U. 286/1998, all’Azienda U.S.L. e al casellario giudiziale.

La comunicazione all’Autorità provinciale di P.S. verrà effettuata unicamente per i cittadini extracomunitari.                                                                                     

A conclusione del procedimento sarà trasmessa all’interessato una comunicazione con la quale si comunica l’intervenuta variazione.

Eventuali  documenti  rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, devono essere  legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti, accompagnati da traduzione o della stessa autorità italiana all'estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale, o tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, che provvede alla legalizzazione, o tradotti in Italia dal Consolato del Paese di appartenenza, o tradotti in Italia da un traduttore ufficiale che renderà poi la traduzione giurata in Tribunale.

La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative autorità.

Il Ministero dell'Interno con la Circolare telegrafica n. 20 del 25 luglio 2003, dispone che ai fini dell'individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento all’art. 14 del D.P.R. 223/89, all'art. 24 della Legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri.

In particolare, l'ufficiale d'Anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa.

Nell'evenienza in cui emergano discordanze fra i dati riportati in tali ultimi atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantire l'uniformità degli atti che consentono di individuare lo straniero, si renderà necessario interpellare la Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti ed eventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno stesso.

22 luglio 2020                    Pietro Rizzo

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