Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'art. 15 c. 4 del ccnl enti locali così recita:
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
Se possibile, si richiede di sapere cosa si intende 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento ossia come si determina tale somma?
Per l'importo delle retribuzioni di posizione basta fare la somma di quelle erogate ma per l'importa del risultato da sommare alla posizione sul cui totale calcolare il Risultato, quale importo prendere? L'importo erogato l'anno prima? O quale?
Come osservato dall’ANCI, una delle novità contrattuali più significative del CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018, è stata l’individuazione di un’area delle posizioni organizzative con contorni giuridici molto simili alla dirigenza. In quest’ottica vanno lette e coordinate fra loro le norme contrattuali che attribuiscono agli enti locali la possibilità di fissare autonomamente, esattamente come accade per i dirigenti, una percentuale, non inferiore al 15% delle risorse destinate alle P.O., da utilizzare per la retribuzione di risultato delle stesse. Ciò significa che gli enti locali hanno lo strumento per potenziare la componente retributiva delle posizioni organizzative legata al raggiungimento dei risultati.
In questo senso, l’art. 15 comma 4 del citato CCNL intende assicurare che sia destinata annualmente alla voce della retribuzione di risultato delle p.o. una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento ossia non inferiore al 15% della somma di quanto stanziato con riferimento al 2016 per posizione e risultato complessivamente tra le PO già istituite che costituisce la base di partenza.
Calcolata detta base di partenza, il 15% dovrà essere destinato come minimo per la retribuzione di risultato, destinando il resto della disponibilità alla retribuzione di po sulla base della graduazione esistente o eventualmente modificata rispetto ai limiti previsti dal nuovo CCNL.
17 luglio 2020 Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 26 maggio 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
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