L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi: ”………..omissis la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi…….omissis”
Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria, con facoltà della stessa di indicare un diverso edificio di destinazione al momento della richiesta o nella comunicazione di variazione.
La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata al comune, al fine di poter conseguire l'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria e dell'aggiornamento delle registrazioni.
Nel caso che la conservazione NON abbia luogo nel territorio comunale, si procederà alla sola autorizzazione al trasporto dell'urna, dandone comunicazione al comune interessato. Il Comune ha la facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.
Qualora dal controllo emergessero violazioni alle prescrizioni impartite e sempre che il fatto non costituisca reato, l'affidatario sarà diffidato formalmente, assegnando un termine per la regolarizzazione. In caso di inosservanza si potrà procedere alla revoca dell'affidamento ed imporre il trasferimento dell'Urna Cineraria al cimitero, per la tumulazione o inumazione.
Gli affidatari od i loro aventi causa possono anche rinunciare all'affidamento dell'urna. La rinuncia dovrà essere espressa per scritto, dichiarando la destinazione finale definitiva delle ceneri. La comunicazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
Rinunciando alla custodia, è facoltà degli aventi titolo di disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno dei cimiteri, in conformità alle procedure vigenti. In mancanza le ceneri saranno deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.
Ricapitolando:
- Il coniuge può modificare la destinazione delle ceneri in quanto lo stesso C.C. individua tale figura come principale per quel che riguarda eventuali scelte riguardanti il de cujus (in questo caso il coniuge)
- L’autorizzazione compete al comune di residenza della persona affidataria il quale comunicherà in copia al Vs. comune la volontà del coniuge
14 luglio 2020 Roberto Gimigliano