Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede se è ancora possibile dotarsi di co.co.co. Se sì rispettando quali termini/condizioni?
Tali collaboratori coordinati continuativi devono però ricadere nell'ambito delle spese di personale e non spese autonomi.
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall’art. 35 del d.lgs. n° 165/2001.
Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal menzionato art. 35.
Il d.lgs. n° 75/2017, modificando l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n° 81/2015, ha eliminato il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare i contratti co.co.co. Tuttavia, la modifica dell’art. 7 del d.lgs. n° 165/2001, che ha introdotto il comma 5 bis, comporta l’attuale divieto (dal 1 luglio 2019), per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.
Come si evince dalla normativa richiamata, il conferimento di contratti di collaborazione può avvenire solo in casi eccezionali e, comunque, nel rispetto di specifici limiti, tra cui quello del soddisfacimento della discontinuità ed autonomia delle prestazioni.
In conclusione, non possono essere affidati servizi che richiedono un’attività continuativa, di carattere personale e soggetta alle direttive del committente.
8 luglio 2020 Elena Conte
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: